Cassazione Civile, Ordinanza n. 25451/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, deducendo originariamente la nullità della notificazione della cartella e la conseguente prescrizione del credito. In appello gli Uffici avevano ottenuto riforma della decisione di primo grado, ritenendosi che la cartella non fosse stata impugnata e che la prescrizione decorresse dall’inoppugnabilità della cartella, poi interrotta dal preavviso di iscrizione ipotecaria. In Cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che, essendo gli atti prodromici notificati quale erede di un socio accomandatario di società in accomandita semplice, vi sarebbe stato litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi e tra i soci; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, assumendo la nullità della notificazione della cartella del 24 maggio 2018 perché non eseguita nelle forme previste da tale norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario invocato: trattandosi di impugnazione di una cartella di pagamento, atto meramente riscossivo e non di accertamento, non si determina alcuna rettifica dei redditi della società o dei soci, ma solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 c.c. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché nuovo, non emergendo dalla sentenza impugnata la trattazione della questione e non avendo la ricorrente assolto all’onere di indicare di averla dedotta nei gradi di merito. La memoria non poteva colmare le lacune originarie del ricorso. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non ricorre litisconsorzio necessario tra eredi o tra soci quando è impugnata una cartella di pagamento, atto meramente riscossivo, e non un atto di accertamento che rettifichi in modo unitario la posizione di più soggetti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la denunciata nullità della sentenza e del procedimento per pretesa violazione del litisconsorzio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per la pretesa violazione di legge in tema di notificazione della cartella.
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ricorrente ne invocava l’applicazione per sostenere che la notificazione della cartella fosse nulla; la censura è stata però dichiarata inammissibile perché nuova.
Per le obbligazioni sociali rileva la solidarietà passiva, non un litisconsorzio necessario tra società e soci o tra i soci.
Richiamato in relazione agli effetti della conferma della proposta di definizione accelerata.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in conseguenza della conferma della proposta di definizione accelerata.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Norma di inserimento della disciplina sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento, l’eventuale responsabilità patrimoniale di più soggetti collegati dal rapporto obbligatorio può porre un tema di solidarietà passiva, ma non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario tra tutti i coobbligati o tra eredi e soci.
- Il litisconsorzio necessario è configurabile, in linea generale, solo quando l’atto impugnato incida unitariamente su una posizione sostanziale comune; non quando l’atto abbia natura meramente riscossiva e non comporti rettifiche sostanziali imputabili in via unitaria a una pluralità di soggetti.
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile se introduce per la prima volta una questione non trattata nella decisione impugnata senza specificare in quali atti dei gradi di merito essa sia stata dedotta.
- La memoria depositata in Cassazione non può sanare originari vizi del ricorso né integrare motivi non adeguatamente enunciati; ha solo funzione illustrativa e chiarificatrice dei motivi già formulati.
- Per contestare con successo la nullità della notificazione di una cartella o di un atto tributario, la questione deve risultare tempestivamente introdotta nel giudizio di merito e correttamente veicolata nel ricorso per cassazione.
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