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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38061/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva ricevuto tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, emessi a seguito di questionario e fondati sulla ricostruzione sintetica del reddito. I ricorsi proposti in primo e secondo grado erano stati respinti. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l’avviso fosse nullo per mancata attivazione del confronto preventivo; 2) omessa pronuncia della CTR sulla relativa eccezione; 3) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., assumendo di aver fornito prova delle fonti non imponibili che giustificavano la capacità di spesa e quindi di aver vinto la presunzione redditometrica; 4) omesso esame di fatti decisivi per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta a giustificazione delle spese; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR affermato apoditticamente che la difesa fosse generica e non documentata. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibili le censure che sollecitavano una rivalutazione del merito probatorio, ma ha accolto il quarto e il quinto motivo perché la CTR aveva omesso di valutare la documentazione sui disinvestimenti di titoli e obbligazioni ereditati, erroneamente affermando che non fosse stata prodotta prova a sostegno della difesa.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, ha rigettato il ricorso nel resto, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini nuovamente la documentazione relativa ai disinvestimenti e tenga conto anche degli sgravi in autotutela medio tempore ottenuti dalla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Nel redditometro la ricostruzione sintetica del reddito si fonda su presunzioni superabili dal contribuente mediante prova contraria circa la provenienza delle somme da fonti non imponibili o escluse dalla base imponibile.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    Il contraddittorio preventivo è stato ritenuto non applicabile alla fattispecie perché, per i tributi non armonizzati, l’obbligo opera solo per gli accertamenti relativi ad anni d’imposta dal 2009 in avanti.

  • art. 6, comma 5, Statuto del contribuente

    Invocato come base del principio del contraddittorio preventivo, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto per ragioni temporali e di ambito applicativo.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si configura solo se il giudice omette di esaminare una domanda, eccezione o capo di domanda effettivamente devoluto; nel caso concreto, sulla prova delle fonti di reddito la CTR aveva comunque deciso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamo al vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamo ai vizi processuali dedotti, tra cui omessa pronuncia, motivazione apparente e nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata accolta nella sostanza per la mancata valutazione della documentazione rilevante.

  • art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva è stato invocato per sostenere che non poteva essere imputato reddito imponibile ove le spese fossero finanziate con redditi esclusi dalla base imponibile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui chiedeva una rivalutazione del merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione delle sentenze tributarie; la CTR è stata censurata per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell’esigenza di motivazione della decisione giudiziale.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può vincere la presunzione dell’Ufficio dimostrando che le spese sono state finanziate con somme provenienti da fonti non imponibili o comunque escluse dalla base imponibile; tale prova deve essere effettivamente valutata dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la censura, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove.
  • La nullità per omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non si esprime su una domanda, eccezione o capo di domanda ritualmente devoluto; se la questione è stata comunque esaminata e decisa, il vizio non ricorre.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza si limita a formule stereotipate o assertive e non consente di comprendere l’iter logico seguito, specie se omette di confrontarsi con documenti decisivi prodotti dalla parte.
  • Nel redditometro, il giudice di merito deve verificare in modo puntuale la documentazione addotta dal contribuente a giustificazione della capacità di spesa, senza poter ignorare elementi specifici e potenzialmente decisivi, come disinvestimenti patrimoniali documentati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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