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Sentenza

Sentenza n. 2395/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di ritiro cautelativo di una pistola adottato dalla Questura di Messina ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il ritiro cautelativo di una pistola regolarmente denunciata e detenuta presso la propria abitazione, disposto dopo che, a seguito di querela di terzi, egli era stato deferito, insieme ai due figli, per i reati di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, omissione di soccorso, minaccia ed estorsione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 in relazione agli artt. 38 e 39 TULPS, sostenendo che il provvedimento fosse insufficientemente motivato perché fondato sulla sola querela, senza indicazione dei fatti contestati, senza approfondimenti sul procedimento penale e sulla fondatezza delle accuse e senza adeguata giustificazione dell’urgenza, considerato il decorso di quasi tre mesi dalla presentazione della querela. Ha inoltre rilevato che non erano state adottate misure cautelari penali e che non risultavano condanne. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 39 TULPS in relazione agli artt. 2 e 21-quater l. 241/1990, contestando che il ritiro fosse stato disposto senza un limite temporale, in attesa della richiesta di un successivo divieto di detenzione di armi e munizioni, e sostenendo che ciò integrasse una sospensione sine die e una condizione rimessa all’arbitrio dell’amministrazione. Nel corso del giudizio ha prodotto certificati dai quali risultava l’assenza di condanne e di procedimenti penali a suo carico derivanti dalla querela.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente, per un provvedimento di ritiro cautelativo e preventivo adottato ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS, il riferimento alla querela presentata per fatti riconducibili a reati di particolare gravità, poiché tale misura precede logicamente l’istruttoria più approfondita demandata alla Prefettura nell’eventuale procedimento per il divieto di detenzione di armi e munizioni. L’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del detentore, poiché la detenzione e il porto d’armi non costituiscono diritti soggettivi e la disciplina ha finalità cautelare e preventiva, non sanzionatoria. L’assenza di condanne non rende illegittimo il ritiro, poiché al momento dell’adozione risultava pendente un procedimento penale nella fase delle indagini. Neppure il decorso di quasi tre mesi dalla querela escludeva automaticamente l’urgenza, essendo compatibile con lo svolgimento delle indagini ancora in corso. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che il provvedimento non aveva sospeso una licenza di porto d’armi, anche perché il ricorrente era privo di altri titoli autorizzatori in corso di validità, ma aveva disposto esclusivamente il ritiro cautelativo della pistola. Pertanto non era applicabile l’art. 21-quater l. 241/1990. Il ritiro, pur temporaneo, non è soggetto a una durata prestabilita: la Questura deve comunicare tempestivamente la misura al Prefetto, cui spetta la verifica dei presupposti per l’eventuale divieto di detenzione. Un eventuale ritardo della Prefettura non determina l’illegittimità originaria del ritiro, ferma la possibilità per l’interessato di sollecitare la definizione del procedimento e, in caso di inerzia, di proporre ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)

    nei casi d’urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedano, nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne, all’immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti detenute e regolarmente denunciate, dandone immediata comunicazione al prefetto

    La disposizione consente il ritiro cautelativo immediato delle armi regolarmente denunciate quando ricorrano ragioni di urgenza e il detentore sia ritenuto capace di abusarne; la misura ha natura preventiva e può essere adottata prima dell’istruttoria prefettizia sul divieto di detenzione.

  • art. 38, comma 3, r.d. 773/1931 (TULPS)

    l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo ... e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico

    La norma conferma i poteri cautelari e di controllo dell’autorità di pubblica sicurezza a tutela dell’ordine pubblico.

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Le disposizioni sono richiamate per evidenziare che la funzione dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è cautelare e preventiva, diretta a prevenire abusi e a tutelare la pubblica e privata incolumità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto assolto l’obbligo motivazionale mediante il riferimento alla querela e ai reati contestati, considerata la natura cautelare e preventiva del ritiro.

  • art. 2 l. 241/1990

    Non risulta violato dal carattere non predeterminato della durata del ritiro, poiché la misura cautelativa non richiede una durata prestabilita e il procedimento prefettizio può essere sollecitato dall’interessato.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Non è applicabile quando l’atto non sospende un provvedimento amministrativo, ma dispone autonomamente il ritiro cautelativo di un’arma.

  • art. 31 c.p.a.

    L’interessato può agire contro il silenzio dell’amministrazione in caso di persistente inerzia sulla verifica prefettizia.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio costituisce lo strumento processuale esperibile in caso di inerzia della Prefettura.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del generale divieto dal quale la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    È richiamato insieme all’art. 699 c.p. per sottolineare che la detenzione e il porto d’armi non attribuiscono una posizione di diritto soggettivo pieno.

  • artt. 572, 593, 612 e 629 c.p.

    Il riferimento ai reati oggetto della querela è stato ritenuto sufficiente a fondare la motivazione del ritiro cautelativo, senza necessità di attendere l’esito del procedimento penale.

Massime di principio

  • Il ritiro cautelativo di armi regolarmente denunciate previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere adottato dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza prima della conclusione dell’istruttoria prefettizia sul divieto di detenzione.
  • In ragione della funzione preventiva del ritiro cautelativo e dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del detentore, la misura può essere sufficientemente motivata anche mediante il riferimento a una querela per fatti penalmente rilevanti, senza necessità di attendere una condanna o l’adozione di misure cautelari penali.
  • Il decorso di un periodo significativo tra la presentazione della querela e il ritiro cautelativo dell’arma non esclude automaticamente l’urgenza, quando il ritardo sia compatibile con lo svolgimento delle indagini e con la sopravvenuta acquisizione degli elementi posti a fondamento della misura.
  • Il ritiro cautelativo dell’arma ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS è distinto dalla sospensione o dalla revoca di un titolo autorizzatorio: pertanto, l’art. 21-quater l. 241/1990 non si applica quando non sia stato sospeso alcun provvedimento amministrativo.
  • La natura temporanea del ritiro cautelativo non impone l’indicazione di una durata prestabilita; la Questura deve tuttavia comunicare tempestivamente il ritiro al Prefetto, competente a verificare i presupposti per l’eventuale divieto di detenzione. L’inerzia prefettizia può essere contestata mediante azione avverso il silenzio, ma non determina di per sé l’illegittimità originaria del ritiro.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezza

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