Cassazione Civile, Ordinanza n. 20116/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2014 per un locale adibito prevalentemente a supermercato e, in via accessoria, a bar e ristorazione. La locatrice intimava sfratto per morosità per omesso pagamento di canoni riferiti ai mesi di marzo-giugno 2020 e, soprattutto, per il mancato pagamento di oneri accessori condominiali e consortili relativi agli anni 2014-2019. Il tribunale, dopo il pagamento dei canoni nelle more, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, la condannava al rilascio e al pagamento degli oneri accessori insoluti; la corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione la conduttrice proponeva quattro motivi: 1) erronea applicazione della disciplina emergenziale anti-pandemica e degli artt. 1256 e 1455 c.c., sostenendo che la giustificazione della morosità nel periodo pandemico riguardasse solo i canoni e non gli oneri accessori; la censura viene ritenuta inammissibile perché non decisiva, dato che la risoluzione era fondata sugli oneri accessori; 2) erronea applicazione dell'art. 255 c.c., per il mancato esame dei testi non escussi e della richiesta istruttoria; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la riproposizione in appello non sostituiva uno specifico motivo di gravame contro il rigetto delle prove; 3) erronea applicazione dell'art. 9 l. n. 392/1978, deducendo il diritto della conduttrice a ottenere copia integrale dei rendiconti condominiali e consortili; il motivo è infondato/inammissibile perché la corte territoriale aveva ritenuto che la documentazione trasmessa fosse sufficiente a soddisfare il diritto e comunque la censura mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per asserito abuso del diritto di credito, avendo la locatrice richiesto gli oneri dopo anni di inerzia; il motivo è inammissibile perché la questione era stata considerata tardiva in appello e, quanto al resto, il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto degli atti processuali rilevanti. La Corte rigetta integralmente il ricorso, condanna la ricorrente alle spese e dà atto dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della conduttrice. Ha confermato la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore della locatrice e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione è stata adottata principalmente perché i motivi erano, per lo più, inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza oppure infondati, e comunque non idonei a scalfire la ratio della sentenza impugnata, fondata sull'inadempimento relativo agli oneri accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 6-bis, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6
Norma emergenziale invocata dalla ricorrente per escludere la responsabilità del debitore nel periodo pandemico; la Corte rileva che, in ogni caso, la censura non incide sulla ratio della decisione fondata sugli oneri accessori.
Norma di conversione del d.l. n. 6/2020 richiamata con la disposizione emergenziale.
Invocato insieme alla disciplina emergenziale per l'impossibilità sopravvenuta o temporanea; la censura è ritenuta non decisiva rispetto all'inadempimento sugli oneri accessori.
Richiamato per sostenere che l'inadempimento non fosse di scarsa importanza; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è inammissibile.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova testimoniale; la Corte dichiara il motivo inammissibile per carenze di specificità e autosufficienza.
art. 9 L. 27 luglio 1978, n. 392
Prevede il diritto del conduttore di ottenere indicazione specifica e documentazione delle spese accessorie; la Corte ritiene che tale diritto fosse stato soddisfatto con l'invio dei rendiconti e riparti insieme alla richiesta di pagamento.
Richiamati per sostenere l'abuso del diritto e la violazione di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto; la censura è dichiarata inammissibile e comunque non autosufficiente.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Richiamato per affermare l'onere di specificità e di localizzazione/trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma applicata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto, cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non è decisiva rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto se la decisione di merito si fonda su una diversa e autonoma ragione non attinta dal motivo.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: occorre riportare il contenuto degli atti processuali e dei documenti rilevanti, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti di causa.
- La riproposizione in appello di una questione istruttoria non sostituisce l'onere di proporre uno specifico motivo di gravame contro il rigetto della prova, né consente di recuperare questioni non ritualmente devolute al giudice di secondo grado.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o dell'efficacia dimostrativa dei documenti sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità, perché estranee alla funzione della Corte di cassazione.
- In tema di spese accessorie nella locazione, il diritto del conduttore all'informazione può ritenersi soddisfatto quando il locatore trasmetta i rendiconti e i riparti idonei a consentire la contestazione della pretesa, senza che sia necessario un riesame del merito probatorio in cassazione.
- L'eccezione di abuso del diritto o di violazione della buona fede deve essere dedotta tempestivamente e con specifica indicazione degli atti rilevanti; la sua mancata specificazione nel ricorso comporta inammissibilità del motivo.
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