Parere n. 660/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dai signori Gustavo De Pascale e Carmela Capuano contro il Comune di Roccapiemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento: - dell’ordinanza n. 42/URB del 1° ottobre 2018, notificata il 19 ottobre 2018, emessa dal Responsabile U.T.C. del Comune di Roccapiemonte, con la quale veniva loro ingiunta la demolizione/remissione in pristino delle seguenti opere: - modifica sostanziale della destinazione d’uso da “commerciale” ad “artigianale”, come definita dall’art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001; - modifica delle tramezzature interne e del perimetro dell’unità immobiliare censita in Catasto al Foglio 1, mappale 55, sub 6; - rimozione della canna fumaria installata in contrasto con l’art. 83 del Rec; - se e nella misura in cui occorra, della relazione di sopralluogo ed accertamento documentale sottoscritta dal tecnico comunale in data 24 settembre 2018; - se e nella misura in cui occorra, della segnalazione allegata al verbale di ratifica/esposto depositato presso la Stazione dei carabinieri in data 29 agosto 2918; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo dei loro interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza comunale n. 42/URB del 1° ottobre 2018, recante ingiunzione di demolizione e remissione in pristino di opere edilizie e rimozione di una canna fumaria
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e remissione in pristino, deducendo vizi relativi alla notificazione del provvedimento, alla qualificazione e all’accertamento degli interventi edilizi, alla violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della l. n. 241/1990, all’omessa partecipazione procedimentale, al difetto di motivazione, all’erronea valutazione dei fatti e al difetto dei presupposti per l’adozione delle sanzioni edilizie. Nel corso del procedimento, il Comune ha annullato l’ordinanza impugnata, ha retrocesso ai ricorrenti l’area precedentemente acquisita al patrimonio comunale e ha dato atto della regolarità dell’immobile. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che l’attività successiva dell’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dai ricorrenti mediante l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, la retrocessione dell’area acquisita al patrimonio comunale e l’accertamento della regolarità dell’immobile. Ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, rilevando che quest’ultima ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di merito.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’annullamento dell’ordinanza impugnata, unitamente alla retrocessione dell’area precedentemente acquisita al patrimonio comunale e all’attestazione della regolarità dell’immobile, ha integralmente soddisfatto l’interesse dei ricorrenti. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità o inesistenza della notificazione dell’ordinanza impugnata; la questione non è stata esaminata nel merito per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti e dall’ordinanza impugnata in relazione alla modifica sostanziale della destinazione d’uso dell’immobile; la questione non è stata esaminata nel merito.
artt. 27, 31, 37 e 41 d.P.R. n. 380/2001
Richiamati in relazione ai presupposti e alle conseguenze degli interventi edilizi contestati e dell’ingiunzione di demolizione; il Collegio non ha scrutinato tali profili a seguito della cessazione della materia del contendere.
artt. 3, 7, 8, 19, comma 4, 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti per dedurre, rispettivamente, difetto di motivazione, violazione della partecipazione procedimentale, vizi dell’azione amministrativa e illegittimità dell’autotutela; tali censure sono rimaste assorbite dall’improcedibilità del ricorso.
La controversia è stata trattata nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione, attraverso un ulteriore provvedimento o altri fattori esterni, determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione dell’interesse mediante l’attività successiva dell’amministrazione, mentre la seconda ricorre quando l’annullamento dell’atto non sarebbe più utile per altre ragioni, tra cui la mancata impugnazione di atti presupposti, la permanenza di autonome ragioni dell’atto, il venir meno dell’utilità concreta della decisione o la dichiarazione di disinteresse del ricorrente.
- L’annullamento in corso di giudizio dell’atto impugnato, se accompagnato dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli e dal ripristino della posizione sostanziale del ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
Impugnazione dell’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due proprietari contro il Comune di Roccapiemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’impugnazione aveva a oggetto l’ordinanza comunale n. 42/URB del 1° ottobre 2018, con cui era stata ingiunta la demolizione o remissione in pristino di opere ritenute abusive e la rimozione di una canna fumaria.
Le opere contestate comprendevano la modifica della destinazione d’uso da commerciale ad artigianale, la modifica delle tramezzature interne e del perimetro dell’unità immobiliare e l’installazione della canna fumaria in asserito contrasto con il regolamento edilizio comunale.
Motivi dedotti dai ricorrenti
I ricorrenti avevano censurato:
- la nullità o inesistenza della notificazione dell’ordinanza, con richiamo all’art. 140 c.p.c.;
- la violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della l. n. 241/1990, nonché il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti;
- l’erronea valutazione della natura e della rilevanza degli interventi edilizi;
- la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 in materia di partecipazione procedimentale;
- il difetto di motivazione dell’ordinanza;
- la violazione della disciplina sanzionatoria edilizia e dei principi di correttezza, ragionevolezza e giusto procedimento.
Sviluppo del procedimento consultivo
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva inizialmente trasmesso una relazione limitata all’istanza cautelare, ritenendola infondata. Con il parere interlocutorio n. 1142/2020 la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare e richiesto la trasmissione della relazione istruttoria sul merito.
Il Ministero aveva successivamente depositato la relazione sul merito, concludendo per il rigetto del ricorso. La Sezione aveva poi disposto ulteriori incombenti istruttori, chiedendo aggiornamenti sullo stato della procedura e sugli eventuali provvedimenti successivi adottati dal Comune. Tali incombenti non risultavano adempiuti dall’Amministrazione.
Sopravvenienze rilevanti
Nel corso del procedimento, i ricorrenti hanno comunicato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare, precisando che il Comune, con atto del 15 marzo 2023, aveva:
- retrocesso ai ricorrenti l’area precedentemente acquisita al patrimonio comunale;
- annullato l’ordinanza di demolizione n. 42/URB del 1° ottobre 2018;
- dato atto della regolarità dell’immobile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che tali interventi amministrativi avessero integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito con il ricorso. Ha richiamato il principio, già affermato dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con la sentenza n. 303 del 9 gennaio 2024, secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica quando l’operato successivo della pubblica amministrazione determina un nuovo assetto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
La Sezione ha distinto tale situazione dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre invece quando la decisione non risulta più utile per ragioni diverse dalla piena soddisfazione dell’interesse, come la mancata impugnazione di atti presupposti, la permanenza di autonome ragioni dell’atto, il sopravvenire di fatti che rendono inutile l’annullamento o la mera dichiarazione di disinteresse.
Conclusione
Poiché l’ordinanza impugnata era stata annullata, l’area era stata retrocessa e l’immobile era stato dichiarato regolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto integralmente soddisfatta la posizione dei ricorrenti. Ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure dedotte.
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