Parere n. 652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto con istanza sospensiva dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l'annullamento della nota ministeriale n. 333-D/98.03.A.A./204 prot. n. 0120416 del 20 dicembre 2019, notificata in data 24 dicembre 2019, di rinvio al luogo di residenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNota ministeriale del 20 dicembre 2019 di cessazione dal rapporto in atto e rinvio al luogo di residenza, adottata a seguito della reviviscenza dell'esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, candidato al concorso pubblico per 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, era stato dichiarato non idoneo per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme. Dopo essere stato ammesso con riserva al prosieguo della procedura e avviato al corso di formazione in esecuzione di un'ordinanza cautelare e di una sentenza favorevole del TAR, è stato estromesso dal rapporto e rinviato al luogo di residenza a seguito della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e, successivamente, della sentenza del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del TAR, respingendo il ricorso contro l'esclusione. Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale deducendo eccesso di potere, violazione di legge e dei principi costituzionali di uguaglianza, lavoro, accesso agli uffici pubblici e buon andamento, nonché irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifesta. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso e la carenza d'interesse, richiamando anche la successiva sentenza definitiva del Consiglio di Stato e la rinuncia al ricorso per revocazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che il termine per la proposizione del ricorso straordinario doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020 per l'emergenza Covid-19; il termine scadeva il 25 giugno 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 17 giugno 2020. La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità, poiché il ricorso era manifestamente infondato nel merito. La nota impugnata costituiva infatti la conseguenza necessitata della sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dal concorso, con conseguente reviviscenza dell'esclusione stessa. Le censure non potevano quindi essere accolte, perché contestavano la legittimità di un atto adottato in esecuzione delle conseguenze ripristinatorie del giudicato amministrativo.
Osservazioni
Tardività del ricorso
L'eccezione è respinta perché il computo del termine deve tenere conto della sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020. Il termine scadeva il 25 giugno 2020 e il ricorso, notificato il 17 giugno 2020, è tempestivo.
Censure contro la cessazione dal rapporto e il rinvio al luogo di residenza
Le censure sono manifestamente infondate. Il provvedimento impugnato costituisce la conseguenza necessitata della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso contro l'esclusione dal concorso, determinando la reviviscenza dell'esclusione e il ripristino della situazione giuridica conseguente.
Ulteriori eccezioni di inammissibilità
La Sezione ritiene di poter prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni, inclusa quella relativa alla carenza d'interesse, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, d.l. 18/2020
sospensione straordinaria dei termini e delle scadenze dovuta all'emergenza Covid-19
La sospensione straordinaria incide sul computo del termine per la proposizione del ricorso straordinario, rendendo tempestivo il ricorso notificato il 17 giugno 2020.
articoli 3, 4, 37, 51, 70 e 97 Costituzione
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di uguaglianza, lavoro, accesso agli uffici pubblici, buon andamento e imparzialità; tali censure sono ritenute prive di fondamento perché rivolte contro un atto necessitato dagli effetti della decisione giurisdizionale definitiva.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Il parere è reso nell'ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non esplicita un'interpretazione specifica della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base, insieme agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- È tempestivo il ricorso straordinario il cui termine di proposizione, computato includendo una sospensione straordinaria dei termini processuali prevista dalla legge, scada dopo la data di notificazione del ricorso.
- Quando un provvedimento amministrativo è adottato quale conseguenza necessitata di una sentenza amministrativa definitiva che ripristina l'efficacia dell'atto presupposto, le censure rivolte direttamente contro il provvedimento consequenziale non possono essere accolte se mirano, in sostanza, a contestare gli effetti del giudicato o la legittimità dell'atto già definitivamente scrutinato.
- La manifesta infondatezza nel merito consente al giudice consultivo di prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso.
- L'ammissione con riserva a una procedura concorsuale e la prosecuzione del rapporto durante il contenzioso non impediscono all'amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti all'esito definitivo del giudizio sull'esclusione.
Ricorso straordinario contro la cessazione dal rapporto e il rinvio al luogo di residenza
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un candidato al concorso per 1148 allievi agenti della Polizia di Stato contro la nota del Ministero dell'interno che ne aveva disposto la cessazione dal rapporto in atto, sia giuridicamente sia economicamente, con rinvio al luogo di residenza. Il provvedimento era stato adottato dopo l'esclusione del candidato dal concorso per la presenza di un tatuaggio in zona non coperta dall'uniforme e dopo la conclusione del contenzioso sulla legittimità di tale esclusione.
Vicenda concorsuale e giudizi precedenti
Il candidato era stato dichiarato non idoneo all'esito degli accertamenti psico-fisici. In esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR per il Lazio n. 3860 del 27 giugno 2018 era stato ammesso con riserva al prosieguo della procedura e, dopo aver superato le relative attività, era stato avviato al corso di formazione con riserva di definire la sua posizione all'esito del contenzioso.
Il TAR per il Lazio, con sentenza n. 4975 del 17 aprile 2019, aveva accolto il ricorso e annullato l'esclusione. Successivamente, il Consiglio di Stato aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado e, con la sentenza n. 1884/2020, aveva definitivamente accolto l'appello dell'amministrazione, riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso contro l'esclusione. Il ricorrente aveva inoltre rinunciato al ricorso per revocazione proposto contro la sentenza d'appello.
Motivi del ricorso e difese dell'amministrazione
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, violazione di legge e violazione degli articoli 3, 4, 37, 51, 70 e 97 della Costituzione, oltre a irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia.
Il Ministero ha eccepito:
- la tardività del ricorso, ritenendo superato il termine di 120 giorni dalla notificazione della nota;
- l'inammissibilità per carenza d'interesse, in ragione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione e della rinuncia alla revocazione.
Tempestività del ricorso
La Sezione ha respinto l'eccezione di tardività. Ai fini del computo del termine ha applicato la sospensione straordinaria prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020, collegata all'emergenza Covid-19.
Considerata tale sospensione, il termine per la notificazione del ricorso scadeva il 25 giugno 2020. Poiché il ricorso era stato notificato il 17 giugno 2020, esso doveva ritenersi tempestivo.
Esame del merito
La Sezione ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori eccezioni di inammissibilità, poiché il ricorso era manifestamente infondato nel merito.
La nota ministeriale impugnata non costituiva un autonomo esercizio di discrezionalità amministrativa, ma la conseguenza necessitata della decisione del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dal concorso. La sentenza definitiva aveva determinato la reviviscenza dell'esclusione e il ripristino della situazione giuridica conseguente, rendendo necessario il venir meno del rapporto instaurato in via provvisoria e con riserva.
Per tale ragione, le censure di violazione di legge, eccesso di potere, irragionevolezza e violazione dei principi costituzionali sono state ritenute prive di fondamento: esse contestavano infatti la legittimità di un atto adottato in conseguenza degli effetti ripristinatori del giudicato amministrativo.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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