Parere n. 657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla dottoressa Margherita Ketty Lilian Schillaci contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Cineca – Consorzio interuniversitario e nei confronti dei dottori Marianna Grana e Gabriele Maffeis: 1. per l’annullamento: - del provvedimento di chiusura della graduatoria di merito per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica (D.D. n. 1949/2018) assunto in data 31 ottobre 2018, nella parte in cui ha impedito la riassegnazione dei posti rimasti vacanti; - del decreto ministeriale del 17 maggio 2018, n. 1208, per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1, riordinate e accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n.68, e13 giugno 2017, n. 402; - dell'art 9 del decreto ministeriale del 17 maggio 2018/2018, nella parte in cui è previsto che “Allo scadere del termine di chiusura definitiva della fase di scelta relativa al singolo scaglione, il sistema salverà in via definitiva le scelte relative a quel dato scaglione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di salvataggio. Il perfezionamento delle operazioni di scelta delle tipologie e delle sedi nei termini sopra descritti dovrà improrogabilmente essere ultimato entro i tempi di chiusura della fase online di scelta previsti per ogni specifico scaglione [...]. Al fine di consentire, con riguardo ad ogni scaglione, la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole già dalla mattina immediatamente successiva al giorno di chiusura della fase di scelta, una volta trascorso il termine definitivo di chiusa della fase online di scelta, non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola o sedi o tipologie di contratto. Successivamente a tale termine le rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura”; - dell'art. 10 del decreto ministeriale del 17 maggio 2018, n. 1208, nella parte in cui ha previsto che “Le modalità di assegnazione dei candidati alle scuole di cui all'articolo 9 intende assicurare coerenza didattica al Sistema Formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizioni utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche finalizzate a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica da acquistare all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'Anno Accademico. Pertanto, con l'ultima operazione utile di assegnazione dei candidati - da effettuarsi comunque non oltre venerdì 22 dicembre 2017 - si chiude la procedura prodromica alla successiva immatricolazione dei candidati all’a.a. 2016 2017. I candidati che risultino assegnati nell'ambito dei vari scaglioni devono inderogabilmente procedere al perfezionamento dell'immatricolazione, a pena di decadenza, a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione, e comunque non oltre il 28 dicembre 2017. Con l'inizio delle attività didattiche di cui all'articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica, eventualmente i resi si liberi, sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”; - del D.M. n. 536 del 12 luglio 2018 e dell'allegato 1 contenente la tabella riparto contratti formazione specialistica dei medici a.a. 2017/2018; - della graduatoria definitiva approvata con D.D. 1949/2018 e successivi scorrimenti, relativa alla ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui al D.M. 17 maggio 2018, n.1208, nei limiti in cui non risulta utilmente inserita e non si è proceduto all'assegnazione di tutti i posti messi a bando a seguito dell'espletamento della procedura, secondo quanto previsto all'allegato 1del D.M. 536/2018; - del decreto 10 agosto 2017, n.130, recante il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; - del decreto 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 208, del 6 settembre 2017, recante il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e nella specie l'articolo 5, comma 4, ove è previsto che “con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di scuola, di sedie e di tipologia di contratto. Pertanto, le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte precedentemente effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola o sedi o tipologie di contratto producono effetti solo se pervengono secondo le indicazioni riportate nel bando, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole. Successivamente a tale data, le suddette rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura” e l'articolo 5, comma 6, ove si prescrive che “Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali, in atti di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”; - del decreto 9 agosto 2018 del Ministero della salute, recante la “Determinazione del numero globale dei medici specializzati da formare ad assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2017/2018”, nella parte in cui è stato deciso che, nonostante il fabbisogno di medici specialisti da formare per l'a.a. 2017/2018 sia pari a 8569 unità, “Per l'anno accademico 2017/2018, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 6200 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto”; - della nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018, nella parte in cui il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato che, a legislazione vigente, rimane disponibile, al netto delle necessarie decurtazioni, un importo pari a euro 175.673.876,00 che potrebbe essere utilizzato, tenuto conto del costo complessivo del contratto di specializzazione al primo anno di corso, per la copertura dei costi correlati all'attivazione per la a.a. 2017/2018 di n. 6200 contratti statali; - in quanto occorra. dell'accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 Rep Atti 110/CSR, concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D. Lgs. N. 368/999; - in quanto occorra, del decreto ministeriale di rettifica del bando per le Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018 n. 556 del 23 luglio 2018; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della sua posizione; 2. nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammessa alla scuola di specializzazione medica preferita e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti della procedura di ammissione alle Scuole di specializzazione medica per l’anno accademico 2017/2018, con particolare riferimento alla mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante alla prova nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2017/2018, ha impugnato numerosi atti della procedura, tra cui il bando, il regolamento ministeriale, la graduatoria definitiva e i successivi scorrimenti, il riparto dei contratti di formazione specialistica e il provvedimento di chiusura della graduatoria. Ha contestato, in particolare, la mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti per mancata immatricolazione, rinuncia o altre ragioni, deducendo violazione degli artt. 1, 3, 4, 32 e 97 Cost., dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità, arbitrarietà e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione alla scuola preferita e il risarcimento dei danni. L’amministrazione ha eccepito la tardività e l’improcedibilità del ricorso, sostenendone comunque l’infondatezza. Nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e ha rinunciato al ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla determinazione del numero dei contratti, alla mancata riassegnazione dei posti vacanti, alla legittimità del regolamento e degli altri atti della procedura, né le domande di ammissione e risarcimento. Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e della rinuncia depositata dalla ricorrente, ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo e ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia
La ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e ha contestualmente rinunciato al ricorso. Tale sopravvenienza impedisce l’esame del merito delle censure e determina l’improcedibilità del ricorso.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
Richiamato quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Il ricorso straordinario è trattato secondo il principio dispositivo, applicabile anche al rimedio giustiziale, sicché la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte conduce all’improcedibilità.
art. 36 regio decreto 21 aprile 1942, n. 444
Richiamato con riguardo alla necessità del visto dell’Autorità di Governo sulla relazione istruttoria dell’amministrazione.
art. 35, commi 1 e 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Indicato dalla ricorrente quale parametro normativo per la determinazione annuale del numero globale dei medici specialisti da formare; la questione non è stata esaminata nel merito.
artt. 1, 3, 4, 32 e 97 Cost.
Invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità della procedura; le relative questioni sono rimaste assorbite dall’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo: la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente impedisce la prosecuzione dell’esame del merito e comporta la declaratoria di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l’assorbimento dell’istanza cautelare, poiché viene meno l’utilità concreta e attuale di una pronuncia interinale.
Improcedibilità del ricorso straordinario sulla procedura di ammissione alle Scuole di specializzazione medica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una candidata alla procedura nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2017/2018. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Cineca, nei confronti di altri candidati.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di chiusura della graduatoria, il decreto ministeriale di ammissione, le disposizioni relative alla chiusura delle fasi di scelta e all’impossibilità di modificare le preferenze o di procedere a ulteriori subentri, il regolamento sulle modalità di ammissione, il riparto dei contratti di formazione specialistica, il decreto di determinazione del numero dei contratti statali e gli ulteriori atti presupposti e connessi.
La domanda mirava anche all’accertamento del diritto della ricorrente a essere ammessa alla scuola di specializzazione preferita e al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Motivi dedotti
La ricorrente sosteneva che la procedura fosse illegittima, soprattutto per la mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti per mancata immatricolazione, rinuncia o altre ragioni. Deduceva:
- violazione degli artt. 1, 3, 4, 32 e 97 della Costituzione;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, relativo alla determinazione del fabbisogno e del numero degli specialisti da formare;
- difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irrazionalità e arbitrarietà dell’azione amministrativa;
- violazione dei principi di trasparenza e imparzialità;
- illegittimità della scelta di non riassegnare i posti rimasti scoperti nell’ambito della procedura.
Sviluppo del procedimento
Il ricorso, notificato nel febbraio 2019 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, è stato oggetto di due pareri interlocutori. Il primo ha sollecitato la trasmissione della relazione istruttoria, anche ai fini dell’esame dell’istanza cautelare. Il secondo ha rilevato la mancanza del visto dell’Autorità di Governo sulla relazione, ai sensi dell’art. 36 del regio decreto n. 444/1942, disponendo ulteriori adempimenti istruttori.
Poiché tali adempimenti non risultavano eseguiti, nel 2024 la Sezione ha invitato le parti a manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, accompagnata dalla rinuncia al ricorso. La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione impedisse la prosecuzione dell’esame delle censure e delle domande formulate nel ricorso.
Il Consiglio di Stato ha affermato l’applicabilità del principio dispositivo anche al ricorso straordinario, qualificato come rimedio giustiziale. In base a tale principio, la parte che ha promosso il procedimento può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione; in assenza di un interesse attuale alla pronuncia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere nel senso di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono state esaminate nel merito le censure sulla procedura di ammissione, sulla determinazione dei contratti di formazione, sulla mancata riassegnazione dei posti vacanti e sulle domande di ammissione e risarcimento. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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