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Parere

Parere n. 656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla professoressa Alessandra De Filippo contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e nei confronti della signora Angela Esposito per l’annullamento - del decreto direttoriale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. n. AODDRCA, Registro Ufficiale. (U) 0013279, del 12 settembre 2016 e allegata graduatoria di merito per la Regione Campania, Ambito disciplinare “AD 02” - Scienze motorie, successivamente modificato con decreto direttoriale recante prot. n. AODDRCA, Registro Ufficiale (U) 0013404 del 14 settembre 2016 e con decreto direttoriale prot n. AODDRCA registro ufficiale U0013489, del 15 settembre 2016, nonché del relativo allegato pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente dei posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio II del MIUR, n. 106 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla G.U. -4a Serie Speciale – “Concorsi” n. 16 del 26 febbraio 2016) per la Regione Campania, Ambito disciplinare “AD 02”, nella parte in cui le veniva attribuito un punteggio totale di punti 64,1 in luogo di punti 66,1; - della comunicazione del 10 ottobre 2016 dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, avente ad oggetto “Comunicazione punteggio finale” e indicante il punteggio complessivo di inclusione in graduatoria di merito attribuito pari a punti 64,1; - di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, tra cui verbali della Commissione di valutazione dei titoli culturali vantati, nonché i verbali relativi ai criteri adoperati dalla Commissione per la valutazione dei titoli culturali, siccome lesivi dei suoi diritti.

Giustizia amministrativa201702216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria definitiva del concorso docenti 2016 per l’ambito disciplinare AD 02 in Campania, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 64,1 anziché 66,1.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito, la comunicazione del punteggio finale e gli atti connessi del concorso per il reclutamento del personale docente, sostenendo che non fossero stati correttamente valutati titoli culturali, di servizio e professionali dichiarati. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 4 del bando, della tabella di valutazione allegata al decreto ministeriale n. 94/2016 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti. Nel corso dell’istruttoria è emerso che la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2019, mediante graduatoria a esaurimento. Invitata nel 2026 a manifestare l’eventuale permanenza dell’interesse alla decisione, non ha fornito riscontro.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente e il mancato riscontro all’invito a dichiarare la persistenza dell’interesse avessero determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito l’unico motivo di ricorso relativo alla mancata o erronea valutazione dei titoli e ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

L’avvenuta assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019, è stata ritenuta idonea a far venir meno l’interesse alla decisione del ricorso. Il mancato riscontro all’invito del 26 febbraio 2026 a manifestare l’eventuale perdurante interesse ha confermato tale valutazione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell’obbligo di motivazione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 4 del bando di concorso indetto con D.D.G. n. 106/2016

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla valutazione dei titoli, senza che il Consiglio di Stato procedesse all’esame di merito.

  • Decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 94, tabella di valutazione allegata al bando

    La ricorrente ha denunciato l’erronea applicazione della tabella di valutazione dei titoli; la questione è rimasta assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione nell’ambito delle censure sulla formazione della graduatoria, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando nel corso del procedimento sopravviene una circostanza oggettiva potenzialmente satisfattiva o comunque incompatibile con l’utilità della decisione, il ricorrente deve manifestare l’eventuale permanenza dell’interesse alla definizione del gravame.
  • Il mancato riscontro del ricorrente all’invito del Consiglio di Stato a dichiarare la persistenza dell’interesse, unitamente alla sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato, consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di merito e conduce alla definizione del ricorso mediante declaratoria di improcedibilità, anziché mediante accoglimento o rigetto delle censure.

Impugnazione della graduatoria del concorso docenti 2016

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, avente a oggetto la graduatoria definitiva del concorso per il reclutamento del personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016. La controversia concerneva l’ambito disciplinare AD 02 – Scienze motorie, per la Regione Campania.

Censure dedotte

La ricorrente sosteneva di essere stata collocata nella graduatoria con un punteggio erroneo di 64,1, anziché 66,1, per l’omessa o inesatta valutazione di titoli culturali, di servizio e professionali. Aveva pertanto impugnato la graduatoria, la successiva comunicazione del punteggio finale e gli ulteriori atti connessi, deducendo:

  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • violazione dell’art. 4 del bando di concorso;
  • violazione della tabella di valutazione allegata al decreto ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016;
  • violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994;
  • eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti.

Sviluppo dell’istruttoria

Il Consiglio di Stato aveva richiesto all’amministrazione la relazione istruttoria e, con parere interlocutorio del 10 settembre 2018, aveva rigettato l’istanza cautelare e reiterato la richiesta di documentazione. Nel 2024 la Sezione Prima aveva invitato le parti a comunicare l’eventuale permanenza dell’interesse alla definizione del ricorso o la sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Il Ministero ha comunicato che la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato in provincia di Napoli, mediante graduatoria a esaurimento, nella classe di concorso A049, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2019. L’amministrazione ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, ritenendo venuto meno l’interesse alla decisione.

Sopravvenuta carenza di interesse

Nel febbraio 2026 la ricorrente è stata nuovamente invitata a dichiarare, entro quindici giorni, l’eventuale perdurante interesse alla trattazione dell’affare, con l’avvertimento che, in mancanza di riscontro, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile. La comunicazione è stata ricevuta dal difensore, ma non ha avuto seguito.

La Sezione ha ritenuto che la combinazione tra l’assunzione a tempo indeterminato e il mancato riscontro all’invito istruttorio dimostrasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la fondatezza delle doglianze relative al punteggio e alla valutazione dei titoli.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso parere affinché il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non contiene una valutazione di accoglimento o rigetto delle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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