Parere n. 653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, in persona del segretario generale e l.r.p.t. dottor Francesco Cavallaro, contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza de Consiglio dei Ministri e nei confronti dell’UGL – Unione Generale del Lavoro e del Consiglio dell’Unione Europea per l’annullamento: - del provvedimento, di data e tenore sconosciuto, con cu il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha nominato i candidati rappresentativi dello Stato italiano in seno al Comitato economico e sociale europeo (CESE) per il periodo 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020, conosciuto in via presuntiva solo in data 1° ottobre 2015 allorché è stato pubblicato l’elenco completo e definitivo dei membri effettivamente nominati dal Consiglio dell’Unione Europea, non comprensivo del rappresentante CISAL; - del provvedimento, di data e tenore sconosciuto, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto le nomine dei candidati rappresentativi dello Stato italiano in seno al Comitato economico e sociale europeo (CESE) per il periodo 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 al Consiglio dell’Unione Europea, conosciuto in via presuntiva solo in data 1° ottobre 2015 allorché è stato pubblicato l’elenco completo e definitivo dei membri effettivamente nominati dal Consiglio dell’Unione Europea, non comprensivo del rappresentante CISAL; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché attualmente non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di designazione e nomina dei rappresentanti dello Stato italiano nel Comitato economico e sociale europeo per il periodo 21 settembre 2015 - 20 settembre 2020.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, gli atti ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi alla proposta e alla designazione dei candidati rappresentativi dello Stato italiano nel Comitato economico e sociale europeo, lamentando la violazione delle norme sul procedimento di nomina, del giusto procedimento e del legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e ingiustizia manifesta. Con un secondo motivo ha dedotto l'incompetenza o la mancanza di potere del Segretario generale dell'UGL nel nominare un proprio rappresentante in seno al CESE. Il Ministero ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La domanda cautelare era stata già respinta con parere n. 683/2016. Nel 2024 la Sezione ha chiesto alle parti di chiarire la permanenza dell'interesse alla decisione e la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dalla ricorrente del 9 ottobre 2024. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti, né le eccezioni preliminari formulate dall'amministrazione, poiché la sopravvenuta carenza di interesse ha impedito la prosecuzione del giudizio.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. 1199/1971
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il principio dispositivo è ritenuto applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario.
artt. 3 e 117, comma 1, Costituzione
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione del principio del legittimo affidamento; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 6 CEDU
È richiamato dalla ricorrente in relazione al legittimo affidamento e al giusto procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione con cui il ricorrente rappresenta di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso e rende non necessaria la decisione sulle ulteriori questioni preliminari non più rilevanti ai fini della definizione dell'affare.
Impugnazione delle nomine italiane nel CESE
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla CISAL contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei confronti dell'UGL e del Consiglio dell'Unione Europea. Il ricorso aveva ad oggetto gli atti, non conosciuti direttamente dalla ricorrente, relativi alla proposta e alla designazione dei rappresentanti dello Stato italiano nel Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva contestato:
- la violazione delle norme sul procedimento di nomina dei rappresentanti italiani nel CESE e del principio del giusto procedimento;
- la violazione del principio del legittimo affidamento, con richiamo agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione e all'art. 6 CEDU;
- l'eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e ingiustizia manifesta;
- l'incompetenza o la mancanza di potere del Segretario generale dell'UGL nel nominare un proprio rappresentante nel CESE.
Fase cautelare e sviluppo del procedimento
Il ricorso, notificato il 29 gennaio 2016 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 1° febbraio 2016 ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 1199/1971, era accompagnato da una domanda cautelare. Con il parere n. 683/2016 del 9 marzo 2016 la Sezione Seconda aveva respinto la domanda cautelare, rilevando l'impossibilità di valutare sommariamente i profili di illegittimità in ragione della complessità del procedimento e delle questioni concernenti la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
Sopravvenuta carenza di interesse
Dopo la riassegnazione dell'affare alla Sezione Prima, con nota del 9 settembre 2024 la Sezione ha chiesto alle parti di comunicare se permanesse l'interesse alla decisione o fossero sopravvenute cause di improcedibilità. Con comunicazione del 9 ottobre 2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato che la CISAL non aveva più interesse alla definizione del gravame.
Decisione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dispositivo, infatti, è stato ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né le eccezioni di tardività e inammissibilità sollevate dal Ministero.
Esito
Il parere conclude nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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