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Parere

Parere n. 655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/449539 del 9 agosto 2022, che ha disposto l’annullamento d’ufficio del decreto di concessione della cittadinanza italiana del 20 luglio 2016.

Giustizia amministrativa202400943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 9 agosto 2022 di annullamento d’ufficio del decreto presidenziale del 20 luglio 2016 di concessione della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza italiana, deducendo, in sostanza, la propria estraneità ai procedimenti penali riguardanti una dipendente del Ministero dell’interno che aveva fraudolentemente utilizzato un’utenza informatica per definire favorevolmente numerose istanze, nonché la sussistenza dei requisiti per la cittadinanza, la buona fede e il legittimo affidamento. La questione riguardava la legittimità dell’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonostante l’estraneità del beneficiario agli illeciti penali, l’eventuale possesso dei requisiti sostanziali e il decorso del tempo dall’adozione del decreto di concessione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato, conformandosi all’orientamento già espresso dalla Sezione e dalla Sezione Terza in casi analoghi. È stata ritenuta sufficiente la presenza di elementi istruttori comprovanti che il rilascio della cittadinanza fosse stato determinato dall’ingerenza fraudolenta della dipendente infedele nel sistema informatico ministeriale. Tale circostanza integra un vizio invalidante a monte e insanabile, idoneo a legittimare l’annullamento d’ufficio, anche se il beneficiario è estraneo al procedimento penale. La sussistenza dei requisiti per la cittadinanza non può sanare l’origine criminosa del provvedimento. La Sezione ha inoltre affermato che il decreto di concessione della cittadinanza non rientra tra i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici soggetti al termine rigido previsto dall’art. 21-nonies. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Estraneità del ricorrente all’illecito penale

L’estraneità del beneficiario al procedimento penale relativo alla dipendente infedele non impedisce l’annullamento d’ufficio, quando gli elementi istruttori dimostrano che il provvedimento favorevole è stato adottato per effetto dell’ingerenza fraudolenta nel sistema informatico dell’amministrazione.

Vizio genetico del decreto di cittadinanza

L’origine criminosa del decreto di concessione, giudizialmente accertata, costituisce un vizio a monte e insanabile del provvedimento, non superabile mediante la dimostrazione della sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere la cittadinanza.

Termine per l’autotutela

Il decreto di concessione della cittadinanza non è riconducibile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici cui l’art. 21-nonies collega un termine rigido per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio.

Istanza cautelare

L’istanza sospensiva è stata assorbita in ragione della definizione negativa del ricorso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È la disposizione in base alla quale era stata concessa la cittadinanza italiana al ricorrente.

  • art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241

    Consente l’annullamento d’ufficio del provvedimento illegittimo; il termine rigido previsto dalla disposizione per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici non si applica al decreto di concessione della cittadinanza.

  • art. 88, comma 1, lett. d), codice del processo amministrativo

    È richiamato quale base per la conformazione della Sezione all’orientamento giurisprudenziale già espresso in materia.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un provvedimento favorevole è legittimo anche nei confronti del beneficiario estraneo all’illecito, quando sia provato che l’atto è stato formato o adottato per effetto dell’ingerenza fraudolenta di un dipendente nel sistema informatico dell’amministrazione.
  • La sussistenza dei requisiti sostanziali per il conseguimento di un beneficio amministrativo non sana il vizio genetico derivante dall’origine criminosa del provvedimento, quando tale origine sia stata accertata con sentenza definitiva.
  • Il decreto di concessione della cittadinanza italiana non rientra, ai fini dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, tra i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici soggetti al termine rigido previsto per l’esercizio dell’autotutela.

Annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza italiana

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino egiziano contro il Ministero dell’interno. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 9 agosto 2022 con cui era stato annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il decreto presidenziale del 20 luglio 2016 di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Premesse fattuali

Il decreto di concessione era stato adottato nell’ambito di una serie di pratiche definite favorevolmente mediante l’utilizzo fraudolento dell’utenza informatica di una dipendente della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’interno. La dipendente era stata condannata in via definitiva per accesso abusivo a sistema informatico; anche il coniuge coinvolto aveva ottenuto l’applicazione della pena richiesta.

Le verifiche amministrative avevano evidenziato che la pratica del ricorrente era stata definita favorevolmente pur in presenza di elementi ostativi e in carenza assoluta di istruttoria. Su tale base l’amministrazione aveva annullato d’ufficio il decreto di concessione della cittadinanza.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha dedotto, senza specifica rubricazione, la propria estraneità ai procedimenti penali riguardanti la dipendente, la sussistenza dei requisiti normativi per la concessione della cittadinanza, la buona fede e il legittimo affidamento nella stabilità del decreto presidenziale.

La relazione ministeriale, trasmessa al ricorrente per eventuali osservazioni, non ha ricevuto riscontro. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando precedenti del Consiglio di Stato e del TAR Lazio relativi alla medesima vicenda.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha richiamato il proprio precedente parere n. 1320 del 24 novembre 2025 e le decisioni della Sezione Terza del Consiglio di Stato nn. 4687/2022, 11485/2022, 5508/2023 e 4167/2024, relative a casi analoghi.

Secondo l’orientamento richiamato:

  • gli elementi istruttori acquisiti sono sufficienti a dimostrare che il rilascio del decreto di cittadinanza è stato determinato dall’ingerenza della dipendente infedele nel sistema informatico ministeriale;
  • tale ingerenza integra una fattispecie invalidante idonea a fondare l’annullamento d’ufficio;
  • l’annullamento è possibile anche se il beneficiario è estraneo al procedimento penale;
  • il possesso dei requisiti sostanziali per la cittadinanza non sana il vizio originario del provvedimento, derivante dalla sua origine criminosa e dalla carenza assoluta di istruttoria;
  • il decreto di concessione della cittadinanza non rientra tra i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici soggetti al termine rigido previsto dall’art. 21-nonies.

Esito

La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. L’istanza cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEccesso di potereLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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