Parere n. 654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Elenoire Portulano contro il Comune di Taranto e nei confronti dei signori Giovanni De Pasquale, Rossella Tramontana, Debora Serafino, Alessia Inebria, Valentina Ruffo, Valeria Frascella: 1. per l’annullamento: - della D.D. del Comune di Taranto n 8916 del 30 novembre 2022, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di nr. 60 posti di Agenti di Polizia Locale – Cat. C; - dell'allegata graduatoria finale di merito del 30 novembre 2022, nella parte in cui la esclude; - di tutti i verbali formulati dalla commissione esaminatrice, con particolare riferimento al verbale n. 1, nella parte non sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valutazione della prova orale, nonché il verbale n. 27 del 7 ottobre 2022, afferente alla prova orale da lei sostenuta con l’attribuzione del punteggio di 18/30; - dell'avviso del 25 gennaio 2022, nella parte in cui la Commissione esaminatrice non ha compiutamente e adeguatamente stabilito i criteri e le modalità di valutazione della prova orale; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso; - nonché, ove occorra, dell'avviso pubblico di concorso del 2 Aprile 2021; 2. nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti di lavoro, ove nelle more sottoscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che, in ragione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'avvenuta trasposizione e riassunzione del ricorso in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario non possa più essere esaminato. Il parere è quindi nel senso dell'improcedibilità per trasposizione. L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, senza esame dei motivi di merito.
Ricorso straordinario contro la graduatoria definitiva e gli atti della procedura concorsuale per 60 posti di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Taranto, con istanza cautelare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 8916 del 30 novembre 2022, la graduatoria finale, i verbali della commissione esaminatrice, l'avviso relativo ai criteri della prova orale e, ove occorra, il bando di concorso, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia degli eventuali contratti di lavoro stipulati. Ha dedotto tre motivi concernenti, in sintesi, la mancata predeterminazione e l'inadeguatezza dei criteri di valutazione della prova orale, il difetto di motivazione dei giudizi, la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio nei concorsi pubblici, nonché illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. Nel corso dell'istruttoria una controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato conseguentemente riassunto dinanzi al T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, R.G. n. 394/2023.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale
L'opposizione proposta da una controinteressata ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla riassunzione del giudizio dinanzi al T.A.R. Puglia – Lecce, determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità e non viene esaminata.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione del controinteressato consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; una volta avvenuta la riassunzione dinanzi al giudice amministrativo, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali; il Consiglio di Stato non esamina la relativa censura per l'improcedibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento delle procedure concorsuali; il Consiglio di Stato non esamina il merito delle relative doglianze.
È richiamato dalla ricorrente con riguardo all'obbligo di motivazione; la questione resta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando un controinteressato propone opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorso straordinario viene trasposto e riassunto dinanzi al giudice amministrativo, il procedimento straordinario diviene improcedibile per trasposizione.
- La declaratoria di improcedibilità per trasposizione preclude l'esame dei motivi di merito dedotti nel ricorso straordinario e assorbe l'eventuale istanza cautelare proposta nell'ambito del rimedio straordinario.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro il Comune di Taranto, relativo alla graduatoria del concorso per 60 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Locale. Il ricorso comprendeva anche un'istanza cautelare.
Atti impugnati e censure
La ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale n. 8916 del 30 novembre 2022, con cui era stata approvata la graduatoria definitiva, la graduatoria stessa nella parte in cui la escludeva, i verbali della commissione esaminatrice e l'avviso relativo alla prova orale. In particolare, contestava la mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale e l'attribuzione del punteggio di 18/30.
Le censure dedotte riguardavano:
- la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio;
- la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione;
- l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, sviamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e travisamento dei fatti.
La ricorrente aveva inoltre chiesto, ove fossero stati stipulati nelle more, la declaratoria di inefficacia dei contratti di lavoro.
Opposizione e trasposizione
Nel corso dell'istruttoria il Ministero dell'interno ha riferito che una controinteressata aveva proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Il giudizio è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione II, con numero di ruolo generale 394/2023.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Considerata l'avvenuta trasposizione e riassunzione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, la Sezione ha ritenuto che il ricorso straordinario non potesse più essere esaminato e dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
La Sezione non ha quindi esaminato le censure relative alla prova orale, alla motivazione dei giudizi, alla graduatoria e alla legittimità degli atti concorsuali. L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
Conclusione
Il parere è nel senso dell'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale, con assorbimento dell'istanza cautelare.
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