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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01916/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui due soggetti sono stati condannati in solido a pagare euro 225 quale corrispettivo per la riparazione di una lavatrice. Gli intimati hanno proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Roma eccependo, in sintesi, l'incompetenza per territorio del giudice adito per effetto del foro esclusivo del consumatore, la carenza di legittimazione passiva di uno degli opponenti e il fatto che l'altra opponente non fosse debitrice di somme ulteriori rispetto a quelle già versate. L'opposizione è stata rigettata; il Tribunale di Roma ha confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, degli artt. 1469-bis c.c. e 2697 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. e omessa valutazione di circostanze decisive: con il primo motivo hanno contestato che il Tribunale avesse ritenuto la competenza del Giudice di pace di Roma sulla base della ritenuta residenza effettiva di entrambi a Roma, valorizzando l'irreperibilità di uno degli opponenti presso la residenza anagrafica; con il secondo hanno sostenuto che, accertata l'irreperibilità presso la residenza anagrafica di Tivoli, avrebbe dovuto procedersi a notificazione ex art. 143 c.p.c. e comunque tale dato non poteva giustificare la deroga del foro del consumatore in relazione all'altro opponente, residente a Fiumicino.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso come regolamento necessario di competenza e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse accertato, in fatto, la residenza effettiva di entrambi i consumatori in Roma, non coincidente con la residenza anagrafica risultante dagli atti, e che il foro del consumatore debba essere riferito alla residenza effettiva. Ha inoltre osservato che l'irreperibilità di uno degli opponenti presso la residenza anagrafica non poneva una questione di validità della notificazione ex art. 143 c.p.c., ma costituiva solo un elemento fattuale utilizzato dal giudice di merito, insieme alla mancata contestazione in primo grado, per desumere la residenza effettiva altrove. Trattandosi di apprezzamenti di merito, questi non sono sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005

    Il foro del consumatore va applicato in relazione alla residenza effettiva del consumatore, non necessariamente coincidente con quella anagrafica.

  • art. 1469-bis c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina del foro del consumatore e alla tutela della parte debole nel rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non ravvisa un error in iudicando sulla ripartizione dell'onere probatorio; valorizza il fatto che la residenza effettiva è stata accertata in fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non emerge una pronuncia autonoma di ultrapetizione; la Corte ritiene che la decisione impugnata si fondi su valutazioni di merito.

  • art. 143 c.p.c.

    La doglianza sulla notificazione ex art. 143 c.p.c. è ritenuta non pertinente, perché la questione decisa non riguarda la validità della notificazione ma il dato fattuale della residenza effettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il foro del consumatore deve essere individuato con riguardo alla residenza effettiva della parte consumatrice, anche quando questa non coincida con la residenza anagrafica.
  • L'accertamento della residenza effettiva costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, come tale, non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • Quando la decisione di merito utilizza l'irreperibilità presso la residenza anagrafica come elemento indiziario della diversa residenza effettiva, la censura non può trasformarsi in una contestazione astratta della notificazione, se il tema controverso è la sede effettiva del consumatore.
  • Le doglianze che investono la ricostruzione fattuale della residenza o la mancata contestazione in primo grado non integrano di per sé violazioni di legge, ma attengono al merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorieDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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