Cassazione Civile, Ordinanza n. 14607/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla cartella di pagamento emessa per l'annualità 2017 con cui il consorzio richiedeva alla proprietaria di terreni ricadenti nel perimetro del comprensorio il pagamento di contributi di bonifica. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo provato, da parte della contribuente, che i fondi non avevano tratto un beneficio concreto dalle opere di bonifica e risultavano anzi esposti a rischio di esondazione. In cassazione il consorzio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato una consulenza tecnica prodotta dalla contribuente e trascurato la documentazione consortile, nonché una criticità relativa a un canale non a servizio dei fondi; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che assumeva di avere formulato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; inoltre la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non evidenziava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una diversa lettura degli elementi istruttori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato quando fosse stata proposta la richiesta di CTU né ne aveva riprodotto il contenuto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto altresì l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente quale norma sulla debenza dei contributi di bonifica, ma non oggetto di una nuova interpretazione sostanziale da parte della Corte, che ha deciso sul piano dell'ammissibilità dei motivi
R.D. n. 215/1933, art. 10
richiamato dal ricorrente in tema di contributi di bonifica; la Corte non entra nel merito della norma perché reputa inammissibile la censura
L.R. Basilicata n. 33/2001, art. 9
richiamata dal ricorrente quale base normativa della pretesa contributiva; non esaminata nel merito per inammissibilità
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla sussistenza del beneficio fondiario; la Corte ribadisce che la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte della CTR è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti
richiamato sia come parametro della denuncia di ultrapetizione/omessa pronuncia sia rispetto al secondo motivo, dichiarato inammissibile per mancata autosufficienza
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione; la Corte afferma che la censura di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito e che il vizio di motivazione oggi riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo
richiamato quale norma del rito camerale non partecipato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se la censura mira a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa, essa attiene al merito ed è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto, pur non dando conto di tutte le prove o degli elementi istruttori.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella selezione delle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni argomento difensivo o ogni risultanza probatoria, purché la motivazione sia logicamente adeguata.
- La censura di omessa pronuncia su un'istanza istruttoria è inammissibile se il ricorrente non rispetta l'onere di autosufficienza, specificando quando e come la richiesta sia stata formulata e riportandone il contenuto essenziale.
- In materia di contributi di bonifica, la decisione conferma che la valutazione sull'esistenza del beneficio fondiario e sull'assolvimento dell'onere probatorio è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non rivalutabile in cassazione nei limiti del sindacato di legittimità.
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