Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25998/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello avverso l'annullamento, ottenuto dal contribuente, di un avviso di accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, relativo alla rideterminazione della classe e della rendita catastale di un appartamento sito in Roma, zona microzona 24-Esquilino. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e dei principi in tema di motivazione degli atti catastali, oltre che dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere immotivato il classamento perché fondato su un raffronto con unità immobiliari analoghe ubicate nella stessa microzona, senza ulteriori verifiche concrete sull'immobile. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia si ponesse in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, secondo cui l'avviso non è congruamente motivato quando si limita a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona, senza indicare gli elementi specifici che abbiano inciso sulla microzona e il modo in cui tali elementi giustifichino il diverso classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre osservato che la CTR si era attenuta a tali principi, avendo rilevato che l'Ufficio aveva svolto un mero raffronto con unità analoghe, basato solo sulla collocazione in una determinata microzona, senza verifica concreta sull'immobile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    La revisione del classamento catastale deve essere sorretta da motivazione specifica; non basta il mero richiamo allo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona.

  • art. 2697 c.c.

    La censura richiamava il principio sull'onere della prova, ma la Corte lo menziona solo come norma invocata dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione di legge dedotta nel ricorso.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la doglianza contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto è congruamente motivato solo se indica gli specifici elementi che hanno interessato la microzona e spiega come essi incidano sul classamento della singola unità immobiliare; il mero riferimento allo scostamento tra valori di mercato e catastali non è sufficiente.
  • La motivazione della revisione catastale non può risolversi in un raffronto astratto con immobili analoghi ubicati nella stessa microzona, dovendo emergere una verifica concreta del bene oggetto di classamento.
  • È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., il ricorso per cassazione che proponga una tesi incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.