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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18021/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un coerede per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria su alcuni immobili siti in Lipari, derivanti dalla successione di una de cuius deceduta a Messina. I convenuti, costituendosi, hanno chiesto in riconvenzionale la divisione dell’intero compendio ereditario, comprensivo di immobili, mobili e conti correnti, ed hanno eccepito l’incompetenza del tribunale adito, assumendo competente il tribunale del luogo di apertura della successione. Il tribunale ha accolto l’eccezione e dichiarato la propria incompetenza. Nel ricorso per regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., sostenendo che il foro del luogo di apertura della successione opererebbe solo per controversie sull’intera universalità dei rapporti facenti capo al de cuius e non per una divisione limitata ad alcuni beni; 2) mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese. Nel controricorso è stata anche sollevata un’eccezione sulla specialità della procura, ritenuta infondata dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, nel regolamento necessario di competenza, non possono essere esaminate questioni attinenti al merito o all’istruzione della causa, come la mancata concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. Ha respinto il primo motivo affermando che, ai fini della competenza territoriale, le domande di divisione ereditaria rientrano nell’art. 22, n. 1, c.p.c. anche quando riguardino solo una parte della comunione o determinati beni comunque compresi nell’eredità, poiché restano attinenti all’universalità dei rapporti facenti capo al de cuius; le riconvenzionali non incidono sulla competenza territoriale, che si determina sulla domanda principale. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che la condanna alle spese in caso di declaratoria di incompetenza ha natura decisoria e la mancata compensazione è censurabile solo entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito. È stata quindi dichiarata competente la Corte di Messina, con ordine di riassunzione entro tre mesi. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del regolamento ai resistenti costituiti ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    comma 1; ultimo comma; comma 5

    Il regolamento di competenza è trattato come incidente del processo di merito; il difensore munito di procura speciale per il merito può proporlo o resistervi, salvo espressa esclusione nel mandato. Il termine per il deposito del controricorso è ordinatorio e la sua inosservanza non rileva in assenza di opposizione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Il procedimento è stato regolato secondo la disciplina camerale introdotta dalla riforma, nel regime transitorio applicabile.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il nuovo rito camerale.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamata quale norma transitoria per l’applicazione del nuovo rito al procedimento in esame.

  • art. 86 c.p.c.

    Il ricorrente si è difeso personalmente nel giudizio di legittimità.

  • art. 365 c.p.c.

    L’eccezione di difetto di specialità della procura è stata respinta, perché la procura per il merito abilita anche a proporre/resistere al regolamento di competenza, salvo esclusione espressa.

  • art. 22 c.p.c.

    La competenza territoriale speciale del luogo di apertura della successione si applica alle cause di divisione ereditaria, comprese quelle relative alla divisione dell’intera comunione, di una sua parte o di beni singoli purché interamente compresi nell’eredità.

  • art. 456 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’apertura della successione; la Corte lo menziona nel quadro della censura sulla competenza territoriale.

  • art. 23 c.p.c.

    Opera come regola residuale quando non ricorra la competenza speciale ex art. 22 c.p.c.; richiamato per affermare la diversa regola del forum rei sitae nei casi non coperti dalla competenza successoria.

  • art. 36 c.p.c.

    La competenza territoriale si determina sulla domanda principale; la riconvenzionale non la sposta, salvo che ecceda per materia o valore la competenza del giudice adito.

  • art. 38 c.p.c.

    Le eccezioni di incompetenza devono essere proposte tempestivamente e la competenza è decisa, ai fini del regolamento, sulla base degli atti.

  • art. 183 c.p.c.

    I termini istruttori previsti dal comma 6 non sono censurabili nel regolamento necessario di competenza, perché estranei all’oggetto del giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte conferma la condanna alle spese in conseguenza del rigetto del regolamento.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo mancato esercizio non integra vizio sindacabile in cassazione nei limiti qui rilevanti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel regolamento necessario di competenza non possono essere introdotte censure estranee al tema della competenza, come doglianze sull’istruzione della causa o sulla concessione dei termini istruttori del giudizio di merito.
  • La competenza territoriale si determina in base alla domanda principale e non è spostata dalle domande riconvenzionali, salvo che queste incidano per materia o valore sulla competenza del giudice adito.
  • La competenza territoriale speciale del luogo di apertura della successione si applica a tutte le controversie di divisione ereditaria che attengano all’universalità dei rapporti facenti capo al de cuius, anche quando la divisione riguardi solo una parte dei beni ereditari o singoli beni interamente compresi nell’asse.
  • La qualificazione come divisione parziale dell’eredità non esclude l’operatività dell’art. 22, n. 1, c.p.c., perché la questione attiene al merito dell’estensione della divisione e non alla competenza.
  • Nel giudizio in cui sia dichiarata l’incompetenza territoriale, il giudice adito può statuire sulle spese; la compensazione resta una scelta discrezionale nei limiti di legge e la mancata compensazione, di per sé, non è censurabile in cassazione.
  • La procura rilasciata per il giudizio di merito abilita anche a proporre o resistere al regolamento di competenza, salvo che il mandato escluda espressamente e inequivocabilmente tale potere.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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