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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27894/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso IVA presentata da una società francese per l'imposta corrisposta su prestazioni rese da una consociata italiana. L'ufficio ha sostenuto che le prestazioni, formalmente descritte come attività di ricerca scientifica, fossero in realtà consulenze tecniche e quindi operazioni non territorialmente rilevanti, escluse dal campo di applicazione dell'IVA. La società ha impugnato il diniego e ha ottenuto accoglimento in primo grado; in appello l'Agenzia ha insistito sulla diversa qualificazione delle prestazioni e sulla conseguente insussistenza del diritto al rimborso. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe valorizzato il contratto tra le parti, in particolare una clausola che a suo dire mostrava la natura di consulenza dei servizi e la diversificazione delle prestazioni fatturate. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, alla luce di fatture, contratti e ulteriore documentazione, le prestazioni dovessero essere sussunte nella categoria delle consulenze tecniche e non della ricerca scientifica. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Agenzia, osservando che il giudice di merito aveva compiuto un accertamento in fatto sulla natura unitaria e scientifica delle prestazioni ricevute, ritenendole riconducibili ad attività di ricerca innovativa finalizzata ad accrescere le conoscenze disponibili. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricordando che tali norme non sono violate per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta. Poiché i motivi del ricorso principale sono stati respinti o dichiarati inammissibili, i motivi del ricorso incidentale condizionato della società sono stati assorbiti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito quello incidentale e condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti è stata respinta perché il ricorso conteneva un'esposizione sufficiente a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle censure.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non coincide con un'erronea valutazione delle prove, ma ricorre solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte, prove disposte d'ufficio fuori dai limiti, o attribuisca efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è richiamata per chiarire che il giudice di merito può valutare liberamente le prove, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre, senza che ciò integri di per sé violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è ammissibile solo se investe la regola giuridica o la sussunzione della fattispecie astratta; non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare un accertamento fattuale mascherandolo da violazione processuale, quando la doglianza mira in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972

    La censura fondata su tale disposizione è stata dichiarata inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione delle prove per qualificare le prestazioni come consulenze tecniche anziché ricerca scientifica.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali assorbiti per contestare la motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali assorbiti in tema di sufficienza della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi incidentali assorbiti per denunciare motivazione apparente nella sentenza tributaria.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Richiamato nei motivi incidentali assorbiti in relazione alla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; essa sussiste solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, prove illegittimamente assunte o attribuzione a prove valutabili di efficacia di prova legale.
  • Il ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere impiegato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove: se la doglianza mira a contestare l'accertamento in concreto, essa è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base degli elementi istruttori, la natura unitaria di un complesso di prestazioni e la loro riconducibilità alla prestazione principale, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se non attraverso censure specifiche di legittimità.
  • La qualificazione delle prestazioni come attività di ricerca scientifica o come consulenza tecnica dipende dall'accertamento in fatto del contenuto complessivo del rapporto e della connessione funzionale tra le singole attività, non dalla mera etichetta formale o dalla prospettazione di parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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