Cassazione Penale, Sentenza n. 32491/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che, in sede di riesame, aveva annullato la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo sui beni della S.p.a. Porto Turistico Internazionale di Rapallo (per un valore di euro 531.113,49). Il Procuratore contestava che il sequestro conservativo fosse legittimo ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 231/2001 per garantire crediti erariali (sanzione amministrativa, spese processuali e costi di bonifica), che sussistesse il pericolo nel ritardo (anche alla luce dell'ammissione della società al concordato preventivo e dell'incapienza patrimoniale) e che fossero state erroneamente applicate le disposizioni sul divieto di sequestro in presenza di proscioglimento per altri reati e in relatione alle norme del codice della crisi d'impresa.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato rigettato ("il ricorso non è fondato"). La Corte ha confermato l'annullamento dell'ordinanza di conversione in sequestro conservativo e la restituzione dei beni alla società. Ha deciso che: (1) il sequestro conservativo, ancorché richiesto ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 231/2001, conserva la sua natura e resta regolato dagli artt. 316 e ss. cod. proc. pen.; (2) la pendenza di una procedura concorsuale (domanda di concordato preventivo omologato o procedimento di liquidazione giudiziale) preclude la possibilità di disporre il sequestro conservativo, in continuità con la disciplina antecedente e le norme del codice della crisi; (3) il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto assente il pericolo nel ritardo e generiche le allegazioni del pubblico ministero circa dispersione delle garanzie patrimoniali; (4) l'applicazione del codice della crisi al caso concreto è stata in parte errata nella motivazione del Tribunale del riesame (per transitorietà), ma il risultato è comunque corretto anche secondo la previgente disciplina fallimentare.
Norme richiamate
Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del Codice di procedura penale, in quanto applicabili
Consente al pubblico ministero di chiedere il sequestro conservativo a garanzia di crediti erariali a carico dell'ente, ma il rimedio resta disciplinato dalla normativa generale sul sequestro conservativo (art. 316 e ss. cod. proc. pen.) e quindi soggetto alle stesse limitazioni e divieti (es. preclusione in presenza di procedura concorsuale).
Regola il sequestro conservativo nel processo penale: strumento di conservazione della garanzia patrimoniale con carattere prodromico all'esecuzione individuale; pertanto non è compatibile con le misure che aprono il concorso dei creditori (procedura concorsuale).
art. 317 cod. della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019)
le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320
Regola i rapporti tra misure cautelari penali reali e procedure di liquidazione giudiziale; introduce discipline di coordinamento tra misure cautelari e gestione concorsuale, confermando limiti all'autorizzazione di sequestri conservativi in presenza di procedure concorsuali.
art. 319 cod. della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019)
Prevede il divieto di autorizzare sequestro conservativo in pendenza di procedura di liquidazione giudiziale e la revoca se precedentemente disposto, e si applica (per continuità normativa) anche alle procedure di concordato preventivo rientranti nella liquidazione giudiziale.
Norma relativa agli effetti del giudicato penale (errori denunciati dal ricorrente circa la sua applicazione), richiamata nella discussione ma la Corte ha ritenuto che non fosse violata: il sequestro e la confisca erano stati disposti in relazione all'unico capo di responsabilità accertato e la restituzione conseguiva alla riduzione dell'importo della confisca.
art. 25-undecies d.lgs. 231/2001
Disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per specifici reati; nel caso ha costituito il titolo soggettivo della responsabilità dell'ente con conseguente sanzione pecuniaria e confisca del profitto, rispetto ai quali il pubblico ministero ha chiesto garanzie.
art. 452 quaterdecies cod. pen.
Reato penale (traffico illecito di rifiuti) accertato a carico della direttrice; dalla condanna è derivata la responsabilità amministrativa dell'ente e la quantificazione del profitto/confisca che hanno inciso sulle misure patrimoniali cautelari.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 160
Richiamata in riferimento alle condizioni di ammissione al concordato preventivo (stato di crisi e prospettive di soddisfacimento dei creditori), rilevanti per valutare il 'pericolo nel ritardo' e la possibilità di dispersione delle garanzie.
art. 389 e art. 390 cod. della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019)
i procedimenti pendenti ... sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ... (testo transitorio che stabilisce la continuità per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore)
Disposizioni transitorie che stabiliscono la continuità con la disciplina fallimentare per le procedure pendenti alla entrata in vigore del codice della crisi, utili per stabilire quale regime applicare al concordato pendente/omologato.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (modifiche all'art. 316)
Ha escluso la possibilità di disporre il sequestro conservativo a garanzia della pena pecuniaria; modifiche normative successive sono state richiamate come contesto normativo ma non hanno mutato il principio secondo cui il sequestro conservativo resta soggetto ai divieti collegati alla pendenza di procedure concorsuali.
Massime di principio
- Il sequestro conservativo, anche se richiesto ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 231/2001, mantiene la sua natura di misura conservativa disciplinata dagli artt. 316 e ss. cod. proc. pen. e quindi è soggetto alle stesse limitazioni e divieti previsti per il sequestro conservativo in generale.
- La pendenza (o l'omologazione) di una procedura concorsuale che rientri nella liquidazione giudiziale (es. concordato preventivo omologato) preclude la possibilità di autorizzare un sequestro conservativo sui beni dell'ente; il pubblico ministero deve verificare lo stato concorsuale prima di richiedere la misura.
- Quando si chiede un sequestro conservativo a garanzia di crediti erariali occorre dimostrare concretamente il "pericolo nel ritardo" (rischio di dispersione delle garanzie): l'ammissione al concordato, l'incapienza patrimoniale, l'ammontare dei crediti e l'esclusione nel piano concordatario costituiscono elementi rilevanti ma devono essere provati in modo specifico.
- La possibilità di disporre il sequestro conservativo non è ampliata dall'art. 54 d.lgs. 231/2001 oltre i limiti già imposti dagli artt. 316 e ss. cod. proc. pen.; dunque il richiamo alla norma 231 non supera le preclusioni derivanti dalla procedura concorsuale.
- In presenza di un accertamento penale che coinvolge sia persone fisiche che enti, la misura cautelare patrimoniale deve essere calibrata sul titolo giuridico concreto (confisca/profitto accertato) e non può essere mantenuta oltre quanto necessario se la confisca definitiva viene rideterminata.
- Prima di disporre o chiedere misure cautelari conservative su beni societari è fondamentale accertare la presenza e il contenuto di eventuali piani concordatari (omologati o pendenti) e verificare se nei piani sono previste poste specifiche a copertura delle obbligazioni derivanti da responsabilità 231 o da bonifiche ambientali.
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