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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27702/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il rigetto della domanda di pagamento dei compensi professionali deciso dal Tribunale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Il professionista aveva proposto ricorso ex artt. 28 L. 794/1942 e 14 D.lgs. 150/2011 davanti al Tribunale, sostenendo di avere svolto attività difensiva in più controversie per la società cliente, inizialmente insieme a un altro avvocato con cui condivideva lo studio associato. Deduceva che, cessata la prosecuzione del mandato con il solo altro professionista, aveva più volte richiesto il pagamento dei compensi senza ottenere riscontro utile; la cliente, tramite il proprio difensore, aveva replicato affermando che le attività erano state svolte dall'altro avvocato e che comunque il pagamento era già stato eseguito in favore dello studio associato cui il ricorrente aveva partecipato fino a una certa data. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente specificata l'attività svolta e rilevando che le somme richieste risultavano già pagate allo studio associato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché il giudice aveva rilevato d'ufficio la genericità della domanda senza assegnare un termine per memorie; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali sulla produzione documentale e sul rito, sostenendo che l'eccezione di pagamento era stata dedotta in modo generico, che i documenti della controparte erano irritualmente prodotti o comunque non specificamente indicizzati, che erano stati ritenuti provati fatti non dimostrati e che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine a difesa o mutare il rito. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il rilievo sulla genericità della domanda è questione processuale che non richiede il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c.; l'eccezione di pagamento è eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, la mancata tempestiva contestazione dell'irritualità della produzione documentale ne preclude la deduzione successiva, la censura ex art. 2697 c.c. mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del pagamento e non vi era obbligo di mutare il rito perché, nella controversia per compensi dell'avvocato ex art. 28 L. 794/1942, resta applicabile il rito speciale ex art. 14 D.lgs. 150/2011 anche quando il cliente contesti l'an debeatur.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 794/1942

    Individua il procedimento speciale per la domanda dell'avvocato di pagamento delle spettanze professionali.

  • art. 14 D.lgs. 150/2011

    La controversia sui compensi dell'avvocato resta soggetta a tale rito speciale anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o l'an debeatur.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Si applica solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale non valutate dalle parti; non riguarda questioni esclusivamente processuali come la genericità della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato, non quando si censura la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Le formalità di produzione documentale servono a garantire la rituale immissione degli atti nel fascicolo di parte; la loro inosservanza preclude l'utilizzo dei documenti non ritualmente prodotti, salvo accettazione anche implicita della controparte.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 74 disp. att. c.p.c. per la disciplina delle formalità di deposito e produzione documentale.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di difese del convenuto e contestazioni, senza accoglimento della censura.

  • art. 702 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della doglianza sul rito; la Corte ha escluso la necessità del mutamento di rito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in sede di decisione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, la contestazione del cliente sull'esistenza del rapporto o sull'an debeatur non sposta il rito: la domanda resta soggetta al rito speciale previsto per tali controversie.
  • Il rilievo officioso della genericità della domanda è questione processuale che non impone la rimessione delle parti al contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c., quando non incida su circostanze fattuali nuove.
  • L'eccezione di pagamento è eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi ritualmente acquisiti agli atti.
  • La mancata tempestiva contestazione dell'irritualità della produzione documentale comporta la preclusione a far valere successivamente il vizio, anche se il deposito sia privo di specifica indicizzazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando la censura mira soltanto a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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