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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21496/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a immobili compresi nel centro commerciale sito in Roma, località Castel Romano, per i quali l'Amministrazione aveva rettificato il classamento, qualificando i beni come "beni comuni non censibili", costituendo una nuova unità immobiliare mediante graffatura dei mappali catastali, riconoscendo la categoria D/8 e attribuendo una rendita di euro 233.978,00. La società contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto una decisione favorevole in primo grado. In appello, notificato dall'Agenzia delle Entrate in via telematica a mezzo PEC l'8 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo inesistente la notifica telematica perché il giudizio di primo grado era stato introdotto con modalità tradizionali e, quindi, secondo il giudice di merito, dovevano essere mantenute le stesse modalità anche in appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 e del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, sostenendo che la notifica telematica dell'appello fosse ammissibile e rituale anche nel regime previgente all'obbligatorietà del processo tributario telematico, indipendentemente dalla modalità usata per il ricorso introduttivo e prima della data di piena operatività del sistema nel Lazio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la notifica telematica dell'atto di appello era consentita e rituale, poiché l'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 546/1992, nel testo previgente, prevedeva la facoltà di notificare e depositare telematicamente gli atti tra le parti, senza vincolo di uniformità rispetto alla modalità scelta dalla controparte o a quella utilizzata in primo grado. Ha inoltre chiarito che la disciplina intertemporale contenuta nel d.m. 15 dicembre 2016 e, successivamente, nell'art. 16 del d.l. 119/2018 non rendeva applicabile al caso concreto l'obbligo di telematizzazione né escludeva la validità della PEC usata per l'appello. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice regionale è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel testo vigente ratione temporis, consentiva alle parti di notificare e depositare gli atti in via telematica; la facoltatività della scelta non era vincolata dalla modalità adottata dalla controparte né dall'essere il primo grado stato instaurato in forma analogica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Regolamento attuativo del processo tributario telematico richiamato dall'art. 16-bis; disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

  • art. 20, comma 2, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Rinviava a successivi decreti ministeriali l'estensione graduale del regime telematico alle ulteriori Commissioni tributarie.

  • d.m. 15 dicembre 2016

    Per il Lazio, l'entrata in vigore del regime applicativo per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati decorreva dal 15 dicembre 2017.

  • art. 16, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    comma 1, lett. a), n. 4; comma 2; comma 5

    Ha reso obbligatoria, in via generale, la notifica e il deposito telematici, ma con norma di interpretazione autentica ha confermato che nel regime previgente le parti potevano usare la telematica in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte; la disciplina obbligatoria non si applicava ai giudizi instaurati con ricorso notificato prima del 10 luglio 2019.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. 119/2018.

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per indicare la denominazione del giudice di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, nel regime previgente alla telematizzazione obbligatoria, la parte può notificare l'atto di appello via PEC anche se il primo grado è stato introdotto con modalità cartacea e anche se la controparte si è costituita in modo analogico.
  • La facoltà di utilizzare il processo tributario telematico dipende dalla disciplina vigente per la singola Commissione e dal momento di operatività fissato dalle norme attuative; non basta la sola esistenza della disciplina generale per rendere valida in anticipo la telematica ove l'estensione territoriale non sia ancora efficace.
  • La norma di interpretazione autentica sull'art. 16-bis d.lgs. 546/1992 chiarisce che, nel regime anteriore all'obbligatorietà, la scelta telematica non è vincolata dalla modalità processuale adottata dalla controparte né dalla forma del giudizio di primo grado.
  • Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l'appello per inesistenza della notifica telematica in un caso in cui la PEC era consentita dalla disciplina applicabile, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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