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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39742/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi: 1) mancato riconoscimento dello stato di necessità per aver ricevuto e custodito la mitraglietta Skorpion su intimazione di un capoclan (art. 54 cod. pen.); 2) mancata valutazione dell'assenza del dolo specifico di profitto per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), con possibile riconduzione dei fatti a favoreggiamento reale; 3) censura per l'irrituale condanna per la contravvenzione ex art. 697 cod. pen. — reato non contestato e ormai prescritto; 4) eccessiva severità della pena e carenza motivazionale; 5) vizio nella valutazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., contestata come ingiustificata rispetto ai precedenti, ritenuti lievi.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al motivo che riguardava la contravvenzione ex art. 697 cod. pen., che non era stata contestata dal pubblico ministero: la sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio solo per tale capo e la pena corrispondente (un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 67,00) è stata eliminata dalla pena complessiva. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: sono state confermate la condanna per ricettazione (art. 648 cod. pen.) e la determinazione della pena per i reati residui (con applicazione della continuazione e della diminuzione per il rito), nonché la valutazione della recidiva. È stato altresì rilevato che, anche ove fosse stata contestata, la contravvenzione sarebbe risultata prescritta.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    Lo stato di necessità per minaccia altrui (coazione morale) è escluso quando il pericolo deriva dalla condotta volontaria o colposa dell'agente; qui il ricorrente, essendo soggetto già contiguo a un sodalizio criminale, non poteva invocare involontarietà.

  • art. 648 cod. pen.

    La ricettazione richiede dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto e la consapevolezza della provenienza delittuosa; nel caso l'arma è stata ricevuta per profitto del cedente (capoclan) e la provenienza illecita era praticamente in re ipsa, pertanto la qualificazione come ricettazione è corretta.

  • art. 697 cod. pen.

    Contravvenzione in materia di armi: non può essere applicata se non è stata preventivamente contestata nell'imputazione; la Corte ha annullato la condanna per difetto di contestazione e ha rimosso la relativa pena.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: utilizzata dalla Corte d'appello per cumulare e aumentare la pena per reati riuniti sotto il vincolo della continuazione; la Cassazione ha ricalcolato eliminando la parte riferibile all'art. 697.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento normativo ai reati connessi al traffico di stupefacenti facenti parte del compendio di reati per i quali è stata rideterminata la pena.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Richiamate in tema di prescrizione: la Corte osserva che il termine prescrizionale massimo di sei anni sarebbe comunque già decorso al 12/11/2021 per la contravvenzione contestata tardivamente.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente provata la recidiva reiterata nel quinquennio, sulla base di precedenti definitivi e attinenti, neutralizzando l'incidenza delle attenuanti generiche.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Applicazione della diminuzione di pena per il rito (abbreviato) pari a un terzo, già computata nella pena complessiva; la Cassazione ha operato la decurtazione aritmetica conseguente all'eliminazione dell'art. 697.

  • art. 620, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare la sentenza e determinare direttamente la pena complessiva senza rinvio; norma applicata per eliminare la pena relativa all'art. 697 tramite una semplice operazione aritmetica.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 23)

    Normativa sulle armi richiamata nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle condotte relative al possesso/cezione di armi.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità derivante da minacce di terzi non è riconoscibile quando il pericolo è conseguenza della volontaria o colposa esposizione del soggetto a contesti criminali: chi si è consapevolmente avvicinato a sodalizi criminali difficilmente può invocare la scriminante.
  • La ricettazione richiede il dolo specifico del profitto (per sé o altri) e la consapevolezza della provenienza illecita dell'oggetto: in assenza di profitto proprio o di elementi che colleghino l'oggetto al reato come prezzo/prodotto, può essere valutata l'ipotesi di favoreggiamento, ma non automaticamente.
  • Non è consentito infliggere una pena per un reato che non è stato formalmente contestato nell'imputazione: il difetto di contestazione comporta annullamento anche se il fatto è provato nel merito.
  • La prescrizione va sempre verificata rispetto ai termini specifici del reato; anche quando una condotta è provata, se il termine prescrizionale è decorso la relativa imputazione non può essere efficacemente sanzionata.
  • La valutazione della recidiva richiede riscontri documentali sui precedenti; la recidiva può neutralizzare le attenuanti generiche se i precedenti sono omogenei, ravvicinati e indicativi di una permanente indole criminosa.
  • La Corte di Cassazione può correggere aritmeticamente la pena complessiva quando annulla un capo di imputazione non contestato e l'entità della pena relativa è esplicitata nella sentenza impugnata (art. 620 cod. proc. pen.).

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