Cassazione Civile, Ordinanza n. 34585/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente da una struttura territoriale di un sindacato. La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del recesso, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente limitato la verifica del repechage alla sola articolazione territoriale che aveva effettuato il licenziamento, senza estenderla alla sede nazionale e alle altre strutture periferiche dell’organizzazione. In Cassazione, con un unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 37, 38, 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la struttura locale non avesse autonoma soggettività giuridica ma fosse soltanto una articolazione organizzativa della federazione nazionale, priva di proprio patrimonio e di fondo comune, con conseguente insussistenza di una autonomia tale da circoscrivere il repechage al solo livello locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure fondate sullo statuto dell’organizzazione sindacale per difetto di specifica trascrizione del documento nel ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; ha inoltre osservato che la doglianza mirava in realtà a sollecitare una diversa interpretazione dell’atto di autonomia privata, attività riservata al giudice di merito e sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, profili qui non adeguatamente dedotti. È stata poi dichiarata inammissibile anche la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per effetto della doppia conforme, non essendo state indicate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è stata utilizzata per contestare l’interpretazione dello statuto e la qualificazione giuridica della struttura sindacale locale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per mancata individuazione di un decisivo omesso esame nei termini richiesti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Chi deduce in cassazione l’erronea valutazione di un documento deve indicarne specificamente la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
Richiamati per sostenere l’assenza di autonoma soggettività patrimoniale della struttura locale; la Corte ha però valorizzato l’autonomia gestionale e la previsione statutaria di autonomia giuridica e amministrativa delle articolazioni.
I canoni ermeneutici sono stati evocati per contestare l’interpretazione dello statuto, ma la Corte ha ribadito che occorre specificare quali canoni siano stati violati e in che modo.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
La presenza di doppia conforme ha precluso il sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c., in assenza dell’indicazione delle ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato posto a carico della ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censura l’omessa o erronea valutazione di un documento è indispensabile indicare specificamente dove il documento sia stato prodotto e trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale; in mancanza, la censura è inammissibile.
- L’interpretazione degli atti di autonomia privata è rimessa al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione con una mera contrapposizione di letture alternative; occorre dedurre una concreta violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La critica alla violazione dei canoni interpretativi del contratto o dello statuto deve indicare puntualmente quali regole siano state violate e in quale passaggio argomentativo il giudice se ne sia discostato.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano tra loro diverse.
- Ai fini della verifica del repechage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la delimitazione del perimetro organizzativo rilevante dipende dalla concreta struttura del datore di lavoro e dalla sua autonomia gestionale e patrimoniale, come risultante dagli atti e dallo statuto.
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