Cassazione Civile, Ordinanza n. 18465/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa contributiva dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata dei liberi professionisti relativi all'anno 2011. Il tribunale, accogliendo l'opposizione della contribuente avverso la comunicazione di iscrizione, aveva dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo decorso il quinquennio tra la scadenza del pagamento (9 luglio 2012, a seguito di proroga) e la conoscenza della richiesta INPS da parte della contribuente (21 agosto 2017), ed escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., n. 8, in relazione alla disciplina della Gestione separata e agli obblighi dichiarativi e contributivi, sostenendo che l'omessa indicazione dei contributi nella dichiarazione avrebbe dovuto comportare la sospensione del termine prescrizionale per occultamento doloso, richiamando precedenti di legittimità favorevoli alla propria tesi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente applicato l'art. 2935 c.c., limitando l'ostacolo alla decorrenza della prescrizione alle sole cause giuridiche e non agli impedimenti di mero fatto, e che abbia svolto un accertamento di fatto insindacabile nel merito escludendo che la mancata compilazione del quadro RR fosse connotata da una volontà intenzionale di occultare il debito contributivo. La Suprema Corte osserva inoltre che l'INPS pretendeva un automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso, automatismo non ammesso dalla giurisprudenza richiamata. Conseguentemente il ricorso è respinto in rito per inammissibilità, con condanna dell'ente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato come parametro del motivo di ricorso per censurare la pretesa violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato per evidenziare che l'accertamento fattuale della volontà occultatoria non era utilmente censurato nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; rilevano solo impedimenti di natura giuridica, non ostacoli soggettivi o di mero fatto.
La sospensione per occultamento doloso richiede una condotta intenzionale di occultamento del debito; non basta la mera omissione dichiarativa se non sorretta da specifica volontà evasiva.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e ss.
Richiamata quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato nel quadro della disciplina dei contributi dovuti alla Gestione separata.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
Richiamato dall'INPS a sostegno del motivo di ricorso, in relazione agli obblighi dichiarativi/contributivi.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
Richiamato dall'INPS a sostegno del motivo di ricorso, in relazione agli obblighi dichiarativi/contributivi.
D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, l'art. 2935 c.c. rileva solo per impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, non per difficoltà conoscitive o ostacoli di mero fatto.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito presuppone una condotta intenzionalmente diretta a celare il credito o il debito; la sola omissione di un dato dichiarativo non integra automaticamente il dolo occultatorio.
- L'accertamento circa la sussistenza o meno di una condotta dolosa di occultamento è un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti stretti del vizio motivazionale.
- Non è ammissibile costruire un automatismo tra mancata compilazione di un quadro dichiarativo e sospensione della prescrizione, occorrendo una verifica concreta della finalizzazione dell'omissione a impedire la conoscenza del debito.
- Quando il ricorso si risolve nella richiesta di rivalutare il fatto sotto forma di violazione di legge, esso è inammissibile se la decisione impugnata ha correttamente applicato i principi di diritto e sorretto l'accertamento fattuale con motivazione coerente.
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