Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva realizzato nel 2010 un impianto fotovoltaico e, nel modello Unico 2011, aveva fruito della c.d. Tremonti ambiente operando una variazione in diminuzione del reddito imponibile. L’Ufficio, dopo richiesta documentale, emetteva avviso di accertamento IRES per l’anno 2010 rideterminando il reddito tassabile e irrogando sanzione, sul presupposto che il beneficio non potesse includere anche le quote di ammortamento dell’impianto. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR Marche, in appello dell’Ufficio, riformava la decisione e rigettava l’appello incidentale della società. In cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e degli artt. 2425, n. 10, e 2426, n. 2, c.c., sostenendo che gli ammortamenti dovessero rientrare tra i costi operativi ammissibili ai fini della determinazione del beneficio fiscale connesso agli investimenti ambientali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che, nell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente, il costo dell’investimento ambientale va individuato secondo il criterio incrementale e nei limiti dei sovraccosti necessari a conseguire la tutela ambientale, con eventuale aggiunta dei soli costi operativi effettivamente connessi all’uso del bene. Le quote di ammortamento non sono un costo aggiuntivo autonomo rispetto al costo di acquisto dell’impianto, perché rappresentano solo la ripartizione contabile nel tempo dello stesso costo iniziale; pertanto non possono essere sommate al costo dell’investimento ai fini del beneficio, altrimenti si avrebbe una duplicazione indebita della detassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000
la detassazione si applica alla quota di reddito destinata a investimenti ambientali e l’investimento agevolabile è il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali necessario per prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente, da calcolarsi con approccio incrementale
art. 2424, primo comma, lett. b), n. 2, c.c.
richiamato per individuare le immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini del costo di investimento ambientale
richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità contabile degli ammortamenti
l’ammortamento è la ripartizione sistematica del costo delle immobilizzazioni a seconda della residua possibilità di utilizzazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
indicato come fonte di abrogazione, dal 26 giugno 2012, dei commi da 13 a 19 dell’art. 6 L. n. 388/2000
legge di conversione del D.L. n. 83/2012 richiamata per l’abrogazione della disciplina agevolativa
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 51
richiamato nel quadro descrittivo dei soggetti beneficiari dell’agevolazione
Comunicazione Commissione UE 2001/C 37/03
individua i benefici per investimenti ambientali come rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari necessari a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale
Comunicazione Commissione UE 2008/C 82/01
par. 3.1, punto 80; punto 82
precisa che i costi ammissibili si calcolano sottraendo i profitti operativi e aggiungendo i costi operativi connessi con l’investimento ambientale nei primi cinque anni
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 226/E dell’11 luglio 2002
chiarisce la nozione di approccio incrementale rinviando alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia ambientale
Circolare n. 1 del 3 gennaio 2001
richiamata per indicare i soggetti beneficiari dell’agevolazione e il quadro applicativo originario
Circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994
richiamata in tema di cumulo dei benefici, con limite massimo pari al costo dell’investimento agevolato
Delibera Giunta Regione Toscana n. 372 dell’11 maggio 2009
ritenuta non idonea a costituire fonte normativa fiscale né a derogare o vincolare l’interpretazione delle fonti nazionali e comunitarie
Massime di principio
- Nell’agevolazione fiscale per investimenti ambientali, il bene agevolabile va valutato secondo il criterio dei costi incrementali: rileva il sovraccosto necessario a ottenere il miglioramento ambientale rispetto a un investimento ordinario comparabile.
- Le quote di ammortamento non possono essere sommate al costo di acquisto del bene ai fini della detassazione quando esse rappresentano soltanto la ripartizione contabile nel tempo dello stesso esborso iniziale; in caso contrario si determinerebbe una indebita duplicazione del beneficio.
- I costi operativi aggiungibili al sovraccosto devono essere quelli effettivamente connessi all’utilizzo dell’investimento ambientale e non costi che coincidano, in sostanza, con il costo originario già considerato.
- Fonti regionali o atti amministrativi non possono introdurre una disciplina fiscale difforme o vincolare l’interpretazione delle norme nazionali e comunitarie applicabili.
- Il beneficio ambientale non può tradursi in un vantaggio superiore al costo dell’investimento agevolato e deve essere letto in coerenza con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
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