Cassazione Civile, Ordinanza n. 20705/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2015 nei confronti di una società che svolge attività di locazione di immobili, con recupero a tassazione di reddito d'impresa e conseguente liquidazione di imposte dirette e IVA, oltre accessori e sanzioni. L'accertamento traeva origine da una verifica svolta nei confronti di un terzo, dalla quale emergevano elementi relativi a canoni di fitto non dichiarati per un contratto di locazione di immobile tra le due società. In primo grado la CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo alcuni costi, la deduzione dell'IMU e la detrazione IVA entro limiti determinati. In appello entrambe le parti impugnavano i capi a esse sfavorevoli; la CTR accoglieva l'appello della contribuente, riconoscendo ulteriori costi per ammortamento delle spese di acquisto dell'immobile locato sulla base della documentazione prodotta. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992, 112 e 342 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia della CTR sul proprio appello incidentale relativo alla deducibilità dell'IMU ai fini IRES; con il secondo denunciava violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente in ordine a un costo deducibile, considerata sufficiente la sola prova dell'esistenza della spesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse totalmente omesso di esaminare l'appello incidentale dell'Ufficio, senza menzione né nella ricostruzione del processo né nella motivazione né nel dispositivo, con conseguente vizio di omessa pronuncia. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che, in tema di deducibilità dei costi, la CTR aveva valorizzato una documentazione idonea a provare non solo l'esistenza ma anche l'inerenza del costo di ammortamento all'immobile locato; il motivo dell'Ufficio, per come formulato, non scalfiva tale accertamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come norma processuale in relazione alla disciplina dell'appello nel processo tributario; la sua violazione è stata dedotta dall'Ufficio insieme agli artt. 112 e 342 c.p.c. per denunciare l'omesso esame dell'appello incidentale.
la Corte lo richiama come parametro del vizio di omessa pronuncia: il giudice d'appello deve decidere su tutte le domande e le impugnazioni devolute, senza ometterne alcuna.
richiamato nel motivo come norma sulla specificità dei motivi di appello; nel caso concreto è evocato dall'Ufficio a sostegno della dedotta violazione processuale.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
è la norma sostanziale invocata per contestare la deducibilità del costo; la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che la deducibilità richiede prova dell'esistenza e dell'inerenza del costo.
richiamato per l'onere della prova: in tema di costi deducibili grava sul contribuente la dimostrazione dei presupposti della deduzione.
citato nei precedenti di legittimità richiamati dalla Corte per escludere che le annotazioni di libro giornale facciano prova a favore dell'imprenditore della veridicità dei dati in esse riportati.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice d'appello incorre in vizio di omessa pronuncia quando omette del tutto di esaminare un appello incidentale ritualmente proposto, senza darne conto né nella motivazione né nel dispositivo.
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve provare l'esistenza del costo e la sua inerenza all'attività imprenditoriale; se l'Amministrazione contesta anche la coerenza economica, la prova deve riguardare pure tale profilo.
- La mera contabilizzazione della spesa o la semplice annotazione nei libri contabili non basta, da sola, a dimostrare la deducibilità del costo, occorrendo documentazione di supporto idonea a ricavarne importo, ragione, fatto giustificativo e destinazione all'attività d'impresa.
- Quando la decisione di merito accerta, sulla base della documentazione prodotta, che il costo riguarda un bene strumentale o comunque inerente all'attività, il motivo di ricorso che si limiti a contestare in astratto la prova dell'esistenza della spesa è infondato se non confronta specificamente tale accertamento.
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