Cassazione Civile, Ordinanza n. 39539/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dalla lavoratrice ai sensi della L. n. 92/2012, di un licenziamento per giusta causa intimatole dalla società datrice di lavoro. Il Tribunale di Roma, nel giudizio di primo grado, aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendolo inscindibilmente connesso a un procedimento penale nel quale la lavoratrice risultava querelata dalla società per appropriazione indebita, rimettendo alle parti la riassunzione allorché lo avessero ritenuto. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo, in sintesi, che: non vi era prova dell'effettiva trasmissione della querela alle Procure competenti; comunque non pendeva alcun procedimento penale nei suoi confronti, mancando quindi la contemporanea pendenza del processo penale e di quello civile necessaria per la sospensione; la norma richiamata dal tribunale era inconferente; inoltre la sospensione contrastava con la natura sommaria e urgente del rito Fornero e con il principio di ragionevole durata del processo, anche perché il provvedimento non indicava la cessazione della causa di sospensione ma rimetteva integralmente alle parti l'iniziativa della riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto la sospensione del giudizio e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del processo, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del regolamento. La decisione si fonda sul principio per cui la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale richiede la contemporanea pendenza del procedimento penale, ossia l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei modi di legge; la mera presentazione di una denuncia-querela o la sola apertura di indagini preliminari non bastano.
Norme richiamate
La sospensione necessaria per pregiudizialità penale è ammessa solo se ricorre la contemporanea pendenza del processo civile e di quello penale.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del regolamento e per la comunicazione delle conclusioni del P.G. alle parti.
L'avvenuto esercizio dell'azione penale, mediante formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio, costituisce il presupposto per ritenere pendente il procedimento penale ai fini della sospensione.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi di censura, ma il testo non consente di ricavarne un'interpretazione decisiva autonoma.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi di censura, ma il testo non consente di ricavarne un'interpretazione decisiva autonoma.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi di censura, ma il testo non consente di ricavarne un'interpretazione decisiva autonoma.
Indicato dal tribunale, ma la Corte osserva che la norma è inconferente rispetto alla sospensione del processo, perché riguarda revoca e sostituzione delle misure cautelari.
Il rito speciale sul licenziamento è caratterizzato da sommarietà e urgenza, profili evocati dalla ricorrente per contestare la sospensione del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c. presuppone la contemporanea pendenza dei due giudizi, civile e penale, e quindi l'effettivo esercizio dell'azione penale nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p.
- La mera presentazione di una denuncia o querela, anche se seguita da indagini preliminari, non è sufficiente a legittimare la sospensione necessaria del processo civile.
- Quando il giudice dispone la sospensione per pregiudizialità penale su un presupposto diverso dalla pendenza del processo penale, il provvedimento va cassato e il giudizio deve proseguire davanti al giudice di merito.
- Nei procedimenti lavoristici con rito speciale, la sospensione del processo va interpretata restrittivamente, in coerenza con l'esigenza di celerità e con il principio di ragionevole durata del processo.
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