Cassazione Civile, Ordinanza n. 34035/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'ufficio finanziario contestava alla società l'indebita detrazione dell'IVA per l'acquisto di un'autovettura e, inoltre, rettificava in aumento il reddito dichiarato in relazione alla cessione del 50% della partecipazione in una società a responsabilità limitata, con conseguente maggior reddito di partecipazione imputato alle socie. La CTP aveva accolto il ricorso di società e socie; la CTR, in parziale riforma, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per la parte IVA, ma aveva rigettato il resto ritenendo operante la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del TUIR e dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, sostenendo che mancassero i presupposti per applicare la norma interpretativa invocata dal giudice d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità le contribuenti hanno depositato istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018; successivamente l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la definizione agevolata era stata validamente presentata e che risultava regolare, allegando la comunicazione di regolarità e la prova del pagamento delle prime rate.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione prodotta dalle contribuenti circa la definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ritenendo che l'unica parte ancora interessata a coltivare il ricorso fosse proprio l'amministrazione finanziaria e che la definizione risultasse regolare, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la formula riportata nell'ordinanza.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma che disciplina la plusvalenza oggetto di rettifica fiscale
richiamato nel motivo di ricorso come ulteriore disposizione invocata dall'ufficio per la rettifica del reddito
menzionato nell'avviso di accertamento per la rideterminazione del reddito connessa alla cessione della partecipazione
art. 39, comma 12, D.L. 98/2011
richiamato dalla CTR per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla parte IVA già definita
art. 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015
la CTR lo ha considerato ostativo alla tesi dell'ufficio; il ricorso per cassazione sostiene che non ricorressero i presupposti per applicarlo come norma interpretativa
art. 6, comma 10, D.L. 119/2018
richiamato dalle contribuenti per chiedere la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata
base normativa della domanda di definizione agevolata della controversia; la Corte ne prende atto e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, la controversia tributaria venga validamente definita secondo una sopravvenuta procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Se la definizione della lite risulta regolare e l'amministrazione finanziaria che ha proposto il ricorso rinuncia di fatto a coltivarlo chiedendo l'estinzione, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare il motivo di ricorso.
- La sopravvenienza di una definizione agevolata della lite rende inutile la decisione sul merito delle censure fiscali originariamente proposte, perché viene meno l'interesse a una pronuncia sul rapporto sostanziale controverso.
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