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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16501/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in ragione di rilevanti incrementi patrimoniali. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale, con rideterminazione della spesa per incrementi patrimoniali; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduce un unico motivo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma sostanzialmente volto a censurare la decisione di merito per avere valorizzato la capacità reddituale dell'intero nucleo familiare della contribuente e per non avere considerato l'asserita inesistenza di capacità reddituale dei parenti idonea a giustificare le spese; l'Ufficio invoca anche, in via sostanziale, la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova della provenienza delle somme da liberalità familiari doveva essere documentale e che la Commissione avrebbe erroneamente rivalutato le risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e, comunque, non riconducibile nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. come ridisegnato dalle Sezioni Unite: la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e della situazione reddituale familiare, attività preclusa al giudice di legittimità. La sentenza impugnata, inoltre, risultava adeguatamente motivata perché aveva indicato specifiche e plurime fonti reddituali e patrimoniali in grado di giustificare l'investimento contestato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; l'Agenzia è stata condannata alle spese, mentre non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di spese per incrementi patrimoniali; il contribuente può offrire prova contraria, ma nel caso deciso la censura dell'Ufficio non ha superato il limite del sindacato di legittimità e si è tradotta in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere una diversa ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era in sostanza una contestazione di merito, non scrutinabile come vizio di cassazione nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio è denunciabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale' della motivazione; non è consentita la censura che miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso di una riduzione del sindacato di legittimità alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, tassativi e riconducibili in modo chiaro a una delle ipotesi previste dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel contesto delle spese di giustizia, con esclusione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e chiaramente sussumibile in una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile un motivo che cumuli censure eterogenee o che lasci al giudice di legittimità il compito di selezionare e ricostruire le singole doglianze.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, consente il controllo solo su anomalie motivazionali radicali e non sulla mera sufficienza o condivisibilità della motivazione; è quindi preclusa la richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la contestazione dell'Ufficio sulla sufficienza della prova contraria offerta dal contribuente non può essere veicolata in cassazione come censura di omesso esame quando, in realtà, tende a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La motivazione è idonea quando il giudice di merito individua in modo concreto le fonti di reddito o di disponibilità finanziaria che giustificano la spesa per incrementi patrimoniali; la censura di legittimità non può limitarsi a opporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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