Cassazione Civile, Ordinanza n. 25784/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda le sanzioni per la registrazione tardiva di contratti di locazione. La società contribuente aveva ottenuto nei gradi di merito una decisione favorevole sulla base dell’interpretazione secondo cui, anche quando in sede di registrazione tardiva si opti per il pagamento dell’imposta di registro in unica soluzione, la base di calcolo della sanzione va commisurata all’imposta dovuta per la singola annualità e non all’imposta riferita all’intera durata del contratto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 e degli artt. 17, 43 e 69 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che la sanzione dovesse invece essere parametrata all’imposta dovuta per l’intera durata del contratto; secondo la ricorrente, la diversa tesi determinerebbe una disparità di trattamento tra chi paga annualmente e chi paga in unica soluzione. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della CTR secondo cui, ai fini della sanzione per tardiva registrazione del contratto di locazione, la base di calcolo va commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità del rapporto, anche quando il contribuente scelga poi il versamento dell’imposta per l’intera durata del contratto. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è rimasto assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso; la Corte non ne accoglie la lettura proposta dall’Agenzia, perché la sanzione va riferita all’imposta dovuta per la prima annualità e non all’intero contratto.
La facoltà di pagamento in unica soluzione è letta come opzione che non muta la natura annuale del tributo, ma consente di versare anticipatamente le imposte dovute per ciascun anno.
Richiamato dall’Agenzia a sostegno della tesi dell’imposta sull’intera durata; la Corte non aderisce a tale impostazione.
Norma centrale dell’interpretazione controversa: la sanzione per tardiva registrazione è ancorata all’imposta dovuta per la prima annualità del contratto.
art. 11, comma 10, D.L. 50/2017
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato come norma violata; il relativo motivo resta assorbito.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato; motivo assorbito.
art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato; motivo assorbito.
art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato; motivo assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a base del ricorso principale.
Parametro invocato nel ricorso incidentale condizionato per nullità della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la parte pubblica soccombente, perché ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di tardiva registrazione dei contratti di locazione, la sanzione va commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità del rapporto, non all’imposta riferita all’intera durata contrattuale, anche se il contribuente esercita l’opzione per il versamento in unica soluzione.
- L’opzione per il pagamento dell’imposta di registro in unica soluzione non muta il carattere annuale del tributo, ma realizza un mero meccanismo di anticipazione dell’entrata erariale relativa alle singole annualità.
- La previsione del rimborso in caso di risoluzione anticipata del contratto e di pagamento in unica soluzione conferma che il versamento anticipato non è una mera dilazione, ma si innesta su un’obbligazione tributaria annuale.
- Quando il ricorso principale viene rigettato, il ricorso incidentale proposto in via condizionata resta assorbito e può divenire improcedibile secondo l’impostazione della Corte.
- In caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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