Cassazione Civile, Ordinanza n. 24678/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S., contestata a un conducente che viaggiava a 192 km/h in un tratto stradale con limite di 90 km/h. In primo grado l'opposizione al verbale era stata accolta; in appello, su impugnazione della Prefettura, il Tribunale di Verbania ha riformato la decisione ritenendo legittima la contestazione non immediata, avvenuta circa venti minuti dopo il rilievo perché il veicolo aveva imboccato un'uscita prima della pattuglia, era stato poi ricercato da una seconda pattuglia e raggiunto poco dopo, con consegna del verbale al trasgressore. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla taratura dell'autovelox e inammissibili, perché nuove e proposte in comparsa di costituzione in appello, le ulteriori censure relative a preavviso della presenza dell'autovelox e mancata indicazione del decreto prefettizio sulle postazioni non contestabili. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 200 C.d.S. per mancata contestazione immediata, sostenendo che le ragioni addotte erano generiche; 2) violazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S. e mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, lamentando la mancata segnalazione preventiva dell'autovelox e l'assenza di taratura/verifiche periodiche; 3) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sulla ritenuta idoneità della contestazione effettuata all'esito della ricerca del trasgressore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva motivato specificamente sulla legittimità della contestazione differita ma tempestiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le questioni sul preavviso dell'autovelox e sulla taratura erano state introdotte come motivi aggiunti in modo non consentito nell'opposizione al verbale, con conseguente irrilevanza del fatto che la controparte non le avesse contestate. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non denunciava un omesso esame di fatti decisivi secondo il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Dopo la declaratoria di inammissibilità, non ha regolato le spese per mancata difesa della Prefettura e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
norma sostanziale sulla violazione dei limiti di velocità richiamata ai fini dell'opposizione al verbale
disciplinante la contestazione immediata della violazione; la Corte non entra nel merito perché il motivo non coglie la ratio della sentenza d'appello
richiamato in relazione alla necessità di taratura e verifiche periodiche dell'apparecchio di rilevazione
sentenza Corte costituzionale n. 113 del 2015
richiamata come base per l'esigenza di verifiche periodiche e taratura degli autovelox
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro invocato per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro invocato per il vizio di motivazione; la Corte precisa che occorre denunciare l'omesso esame di fatti decisivi nel testo vigente dopo la riforma del 2012
richiamato per escludere la proponibilità di motivi aggiunti nell'opposizione al verbale quando introdotti con memoria
richiamato per la modifica del paradigma del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in astratto la violazione di legge dedotta.
- In tema di violazioni del codice della strada, la contestazione non immediata può essere ritenuta legittima quando la sentenza di merito accerti specificamente le ragioni di fatto che hanno impedito la contestazione sul posto e abbia comunque garantito la pronta conoscenza del fatto al trasgressore in un intervallo temporale molto breve.
- Nel giudizio di opposizione a verbale non è consentito introdurre, con memoria o in appello, motivi nuovi o aggiunti non contenuti nell'atto di opposizione originario; tali eccezioni restano inammissibili anche se la controparte non le abbia specificamente contestate.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo successivo alla riforma del 2012, richiede la deduzione di un omesso esame di fatti storici decisivi, non essendo sufficiente la mera critica alla sufficienza o logicità della motivazione.
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