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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33314/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento, proposta dal professionista incaricato del collaudo di due lotti di una strada statale, del compenso incentivante previsto per le attività tecniche ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte dell’importo richiesto, applicando i criteri di un regolamento aziendale sopravvenuto e ritenuto peggiorativo, sul presupposto che l’incarico si fosse concluso dopo la sua entrata in vigore. La corte d’appello ha invece riconosciuto il diritto all’intero compenso, valorizzando la volontà delle parti di rinviare al regolamento aziendale vigente al momento del conferimento dell’incarico, escludendo la possibilità di modifica unilaterale successiva e rilevando che i conteggi non erano stati contestati. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1322, 2233, 1362 e 1375 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse attribuito alla delega di collaudo un effetto negoziale improprio e avesse erroneamente escluso l’applicazione del regolamento aziendale del 2011; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1339 c.c., affermando che, trattandosi di rapporto di durata, il richiamo al regolamento dovesse includere le modifiche sopravvenute e che la norma imperativa avrebbe dovuto inserirsi automaticamente nel contratto sostituendo la disciplina difforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sull’interpretazione della delega, perché la società non aveva trascritto il contenuto dell’atto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. Nel merito, ha comunque confermato la decisione di appello: nei rapporti relativi al compenso del collaudatore, il momento decisivo per individuare la disciplina applicabile è quello del conferimento dell’incarico, non quello di ultimazione del collaudo; inoltre, nel caso concreto la delega era del gennaio 2006, quindi anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006, sicché non poteva applicarsi la disciplina sopravvenuta né il regolamento aziendale del 2011. È stata quindi esclusa anche l’operatività dell’art. 1339 c.c. e la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    La disposizione attribuisce un compenso incentivante per attività tecniche, ma la disciplina applicabile va individuata in base al momento del conferimento dell'incarico; non consente una modifica unilaterale successiva della regolazione pattizia già definita.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione della norma imperativa, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del rinvio regolamentare e la portata dell'autonomia contrattuale, senza accoglimento del motivo.

  • art. 2233 c.c.

    La disciplina del compenso del collaudatore va ricondotta alla regolazione generale del compenso professionale, integrata dalle norme speciali eventualmente vigenti al momento del conferimento.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico del contenuto della delega; la censura è però dichiarata inammissibile per difetto di trascrizione dell'atto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo in senso favorevole.

  • art. 1339 c.c.

    Esclusa la sua applicabilità perché, nel caso concreto, non ricorrevano i presupposti per l'inserzione automatica di clausole o norme sopravvenute nel rapporto già regolato.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La doglianza sull'interpretazione della delega è inammissibile perché il ricorrente non ha trascritto il contenuto dell'atto su cui fonda la censura.

  • art. 253 d.lgs. n. 163/2006

    Le norme transitorie impediscono di applicare il codice e la relativa disciplina ai rapporti relativi a incarichi riferibili a opere/contratti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla giurisprudenza precedente sulla medesima questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per evidenziare che la disciplina degli incentivi costituisce deroga alla regolazione generale del trattamento accessorio nel pubblico impiego.

Massime di principio

  • Nei compensi spettanti per incarichi tecnici connessi ad appalti pubblici, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile è il conferimento dell'incarico, non la data di ultimazione della prestazione o del collaudo.
  • Il richiamo contrattuale o d'incarico a un regolamento interno va interpretato secondo il suo effettivo contenuto; la parte che invoca un significato diverso deve trascrivere puntualmente l'atto sul quale fonda la censura di legittimità.
  • Le sopravvenienze normative o regolamentari non incidono automaticamente su un rapporto già definito, salvo che la disciplina transitoria e il concreto ambito di applicazione consentano espressamente l'estensione al rapporto in corso.
  • L'inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c. presuppone una norma imperativa effettivamente applicabile al rapporto; se la disciplina sopravvenuta non è riferibile al caso concreto, il meccanismo non opera.
  • Il diritto all'incentivo per funzioni tecniche, pur avendo natura retributiva, sorge solo nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente al momento in cui l'incarico è conferito e non può essere ridotto mediante applicazioni retroattive di regolamenti successivi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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