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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02173/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la riqualificazione di un tratto stradale/autostradale, aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese (con mandataria e mandante) che aveva poi costituito una società consortile per l'esecuzione dei lavori. Una società fornitrice, per un contratto di fornitura di ferro destinato al cantiere, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società consortile e, in solido, delle imprese del raggruppamento, invocando la responsabilità solidale prevista dalla disciplina degli appalti pubblici. La società appellante/opponente contestava: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, sostenendo che dovesse operare il foro convenzionale pattuito nel contratto di fornitura tra la fornitura e la società consortile; b) la propria responsabilità solidale, deducendo che la società consortile fosse una società di capitali con autonomia patrimoniale e che la disciplina speciale sugli appalti non potesse applicarsi, perché la fornitura sarebbe rapporto 'a valle' rispetto all'appalto e comunque perché la forma consortile avrebbe dovuto schermare la responsabilità dei soci. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1321, 1372, 1297 e 1945 c.c. e dell'art. 28 c.p.c. per la questione del foro convenzionale, nonché violazione degli artt. 37, comma 5, e 176 d.lgs. 163/2006, 93 d.P.R. 207/2010 e degli artt. 1362 e ss., 2615 e 2615-ter c.c. per l'affermazione della responsabilità solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che, nel sistema degli appalti pubblici applicabile ratione temporis, il raggruppamento temporaneo di imprese e le imprese che lo compongono restano direttamente vincolati verso i terzi fornitori, mentre la società consortile costituita per l'esecuzione dei lavori è solo uno strumento operativo-esecutivo e non un soggetto idoneo a escludere la responsabilità solidale delle imprese riunite. Ha quindi confermato che il credito del fornitore poteva essere fatto valere anche nei confronti della ricorrente in solido con la società consortile. Quanto alla competenza, ha escluso che la clausola di foro pattuita nel contratto di fornitura tra il fornitore e la società consortile potesse estendersi alla controversia con la ricorrente, poiché la sua obbligazione solidale trovava titolo nella disciplina legale speciale, non nel contratto contenente la deroga di competenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge; la Corte esamina i motivi come censure di falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la clausola di foro e i suoi effetti vincolano solo le parti del contratto.

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per l'efficacia soggettiva del contratto, che la Corte non estende al terzo chiamato in responsabilità legale.

  • art. 1297 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di obbligazioni solidali, ma non ritenuto ostativo alla responsabilità affermata dalla disciplina speciale.

  • art. 1945 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi fondi una diversa conclusione rispetto alla solidarietà legale accertata.

  • art. 28 c.p.c.

    invocato per contestare la competenza territoriale; la Corte esclude l'applicazione del foro convenzionale nei confronti del soggetto non parte del contratto contenente la clausola.

  • art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006

    "l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori"

    la norma è applicabile alla fattispecie e fonda la responsabilità solidale delle imprese raggruppate verso il fornitore.

  • art. 176 d.lgs. 163/2006

    è richiamato per chiarire i rapporti del contraente generale con i terzi e per escludere che essi impediscano l'applicazione della disciplina speciale richiamata.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione diversa del complesso negoziale, ma la Corte privilegia un'interpretazione letterale e sistematica delle norme speciali.

  • art. 2615 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la natura della società consortile, ma non ritenuto idoneo a escludere la responsabilità delle imprese riunite prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 2615-ter c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il regime della società consortile; la Corte lo coordina con la disciplina pubblicistica dell'appalto, senza riconoscergli effetto schermante.

  • art. 93 d.P.R. 207/2010

    "i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile [...] per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori"; "la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto [...] nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice dei contratti pubblici"

    la società consortile è soltanto uno strumento esecutivo e non fa venir meno la responsabilità delle imprese riunite, che resta ferma.

  • art. 34 d.lgs. 163/2006

    richiamato per il ruolo dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e per la legittimazione alla partecipazione alle procedure di affidamento.

  • art. 161, comma 6, d.lgs. 163/2006

    utilizzato per ribadire l'applicabilità della disciplina del codice degli appalti ai contratti relativi all'opera strategica in questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel sistema degli appalti pubblici, quando la legge prevede la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati o consorziati verso i fornitori, la costituzione di una società consortile per l'esecuzione dei lavori non elimina tale responsabilità, poiché la società opera come mero strumento esecutivo e non come soggetto idoneo a schermare i rapporti con i terzi.
  • La clausola di foro convenzionale contenuta nel contratto stipulato tra il fornitore e la società consortile non è automaticamente opponibile al diverso soggetto chiamato in giudizio in base a una responsabilità solidale di fonte legale, se quest'ultima non trae titolo dal medesimo contratto.
  • Quando la disciplina speciale dell'appalto pubblico attribuisce rilievo alla responsabilità dei concorrenti riuniti verso i terzi, il richiamo alla autonomia patrimoniale della società consortile o alla forma societaria prescelta non basta a escludere la solidarietà prevista dalla legge.
  • L'interpretazione delle norme sull'esecuzione mediante società consortile va compiuta in modo letterale e sistematico, valorizzando la finalità pubblicistica di tutela della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori e di corretta esecuzione dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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