Cassazione Civile, Ordinanza n. 02685/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento e di numerose cartelle relative a imposte e tributi vari. In primo grado erano state eccepite, tra l'altro, la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale e la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla pretesa. La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle e respinto il resto. In appello, il contribuente aveva insistito anche sulla cessazione della materia del contendere per altre cartelle, sulla prescrizione, sulla nullità delle notifiche e sulla decadenza. La commissione tributaria regionale aveva accolto in parte il gravame, ritenendo prescritti i crediti in quanto tra l'insinuazione al passivo del fallimento della società del contribuente e la notifica dell'intimazione erano trascorsi tredici anni di inerzia degli enti creditori. L'Agenzia delle entrate e l'ADER hanno ricorso per cassazione denunciando falsa applicazione dell'art. 2945, comma 2, c.c. e dell'art. 51 della legge fallimentare, sostenendo che la domanda di ammissione al passivo aveva interrotto la prescrizione con effetti permanenti per tutta la durata del fallimento e che, fino alla chiusura della procedura, nessun termine prescrizionale era decorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la domanda di ammissione al passivo del fallimento produce l'effetto interruttivo della prescrizione del credito e che tale effetto permane per tutta la durata della procedura concorsuale, con sospensione del decorso della prescrizione sino alla chiusura del fallimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché verifichi quali crediti siano stati travolti dall'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro, per quali crediti residui sia stata presentata domanda di insinuazione al passivo e se, tenuto conto dell'effetto interruttivo a efficacia permanente, sia effettivamente maturata la prescrizione; il giudice di rinvio dovrà inoltre esaminare gli altri motivi di appello rimasti assorbiti e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
denuncia di falsa applicazione di norme di diritto
costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione formulato dalle amministrazioni ricorrenti.
la Corte lo applica nel senso che la domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione con effetti permanenti per tutta la durata della procedura concorsuale, con ripresa del nuovo decorso solo dalla chiusura del fallimento.
la Corte lo richiama come norma che, nel sistema concorsuale, si coordina con l'effetto sospensivo della prescrizione e con il divieto di azioni esecutive individuali durante la procedura.
art. 120, terzo comma, legge fallimentare
i creditori, con la chiusura del fallimento, "riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi"
la chiusura del fallimento non estingue il credito insoddisfatto, ma fa cessare l'improcedibilità delle azioni individuali e fa riprendere la possibilità di agire verso il debitore tornato in bonis.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018
richiamato per l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro, da verificare in sede di rinvio quanto alle singole cartelle interessate.
era stato invocato dal contribuente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti tributari.
era stato invocato dal contribuente per eccepire la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla pretesa.
Massime di principio
- La domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento interrompe la prescrizione del credito e tale effetto si mantiene per tutta la durata della procedura concorsuale, con sospensione del decorso del termine fino alla chiusura del fallimento.
- La chiusura del fallimento non estingue il credito insoddisfatto, ma fa venir meno il divieto di azioni esecutive individuali e determina la ripresa di un nuovo periodo prescrizionale dal momento della chiusura.
- L'effetto interruttivo e sospensivo derivante dall'insinuazione al passivo può essere fatto valere anche nei confronti del debitore tornato in bonis, perché la tutela del creditore conservata in sede concorsuale si riflette sul successivo esercizio dell'azione individuale.
- Nel valutare la prescrizione di crediti oggetto di procedura concorsuale occorre distinguere tra crediti effettivamente insinuati al passivo, durata della procedura e decorrenza del nuovo termine dalla sua chiusura.
- Quando intervengono cause di definizione agevolata o annullamento automatico di alcune posizioni, il giudice deve verificare separatamente quali crediti restino controversi prima di decidere sulla prescrizione o su altri motivi di gravame.
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