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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05278/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La parte ricorrente, in qualità di erede del contribuente originariamente destinatario di un avviso di accertamento per gli anni 2007 e 2008 fondato sul metodo sintetico del redditometro, contestava la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio. L'accertamento si basava sulla disponibilità di abitazioni, di un immobile a uso ufficio nella disponibilità del figlio e di tre veicoli ritenuti di lusso, con rideterminazione del reddito dichiarato in misura molto superiore. In appello la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, che uno dei veicoli non era più posseduto nel 2008, che la metratura dell'abitazione era inferiore a quella considerata dall'Ufficio e che nel 2005 il de cuius aveva alienato un immobile ricavandone Euro 35.000, elementi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto ridurre l'imponibile accertato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione veniva denunciata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, assumendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato tali circostanze e la prova contraria idonea a dimostrare l'insussistenza o l'inferiorità del reddito sintetico accertato, o la sua derivazione da redditi esenti, soggetti a ritenuta o da finanziamenti di terzi. In prossimità dell'adunanza era stata inoltre presentata istanza di conciliazione agevolata ex l. 197/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di conciliazione agevolata, ritenendola non applicabile ai ricorsi pendenti in Cassazione, e ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale. Secondo la Corte, il motivo prospettava in realtà una rivalutazione del merito e delle prove, contrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La doglianza, pur formalmente qualificata come violazione di legge, tendeva a censurare la ricognizione della fattispecie concreta e non l'interpretazione della norma astratta, sicché era inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Nel giudizio di merito e di legittimità richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico; la Corte rileva che la censura proposta non attacca l'interpretazione della norma, ma mira a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge è corretta solo quando si contesta l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento in concreto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, commi 206-212, l. 197/2022

    La conciliazione agevolata ivi prevista è applicabile alle controversie tributarie pendenti in primo e secondo grado, non ai ricorsi pendenti in Cassazione.

  • art. 1, commi 186-205, l. 197/2022

    La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti opera per le controversie già pendenti al 1° gennaio 2023 secondo le condizioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: se la censura riguarda la ricostruzione del fatto concreto, essa è inammissibile o va comunque veicolata nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente può contrastare la pretesa fiscale con prova contraria relativa alla concreta insussistenza o minore entità della capacità contributiva ricostruita dall'Ufficio; tuttavia la censura in cassazione deve investire un errore di diritto e non un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il giudice di merito è libero di selezionare le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento istruttorio non accolto, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso decisorio seguito.
  • Le procedure di definizione o conciliazione agevolata introdotte dalla legge di bilancio 2023 non sono automaticamente estensibili ai giudizi di legittimità se la disciplina le limita alle controversie pendenti nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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