Cassazione Civile, Ordinanza n. 09692/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano lavorato presso enti locali della provincia di Cosenza con qualifiche di assistenti tecnico-amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) e, dopo il transito nei ruoli del Ministero in forza dell'art. 8 della L. n. 124/1999, lamentavano di non avere ottenuto il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza e di avere subito un peggioramento del trattamento economico, perché non erano state computate alcune voci accessorie percepite in precedenza. Chiedevano il riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici, economici, contributivi e pensionistici, la ricostruzione della carriera, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno. In cassazione deducevano, con sei motivi, vizi di motivazione e di omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione della normativa interna ed eurounitaria sul trasferimento di personale e sulla conservazione dei diritti dei lavoratori, chiedendo in sostanza di disapplicare l'art. 1, comma 218, della L. n. 266/2005 e di riconoscere la piena anzianità pregressa e il divieto di peggioramento retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha innanzitutto rilevato la tardività del controricorso del Ministero e, quindi, non ha posto spese a carico dei ricorrenti. Nel merito dei motivi, ha ritenuto inammissibile il primo perché cumulava censure eterogenee, tendeva a ottenere una rivalutazione del merito e non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sull'insufficienza delle allegazioni originarie. Ha poi dichiarato inammissibili anche i restanti motivi, perché la decisione di merito era conforme a un orientamento consolidato secondo cui, nel passaggio del personale dagli enti locali al MIUR, occorre garantire solo il mantenimento del trattamento economico complessivo già goduto, senza riconoscere integralmente l'anzianità pregressa; inoltre, le ulteriori censure erano generiche e non colpivano la ratio della decisione relativa alle carenze allegatorie. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del transito del personale dagli enti locali allo Stato; la Corte richiama la sua interpretazione autentica come letta dall'art. 1, comma 218, della L. n. 266/2005
art. 1, comma 218, L. n. 266/2005
interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, L. n. 124/1999; secondo la Corte, impone di garantire ai lavoratori solo un trattamento economico non deteriore rispetto a quello pregresso, non il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio
viene ricordato che il motivo ex n. 5 non consente la rivalutazione del merito e non copre omissioni di valutazione di questioni giuridiche o delle prove; le censure ex n. 3 devono confrontarsi con la ratio decidendi
consente di dichiarare inammissibile il motivo che si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti seri per mutarlo
il ricorso deve rispettare il canone di specificità; le censure generiche e non autosufficienti sono inammissibili
il controricorso notificato oltre il termine previsto è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
richiamato dai ricorrenti come presunta confessione giudiziale, ma senza rilevanza decisiva nella motivazione della Corte
richiamato in relazione a richieste istruttorie non accolte
art. 6, par. 1, CEDU
invocato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul giusto processo
art. 47, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
invocato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul giusto processo
art. 111, comma 1, Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul giusto processo
Direttiva 77/187/CEE
invocata come fonte eurounitaria in tema di trasferimento d'azienda e conservazione dei diritti dei lavoratori
invocato quale disciplina interna del trasferimento d'azienda e della conservazione dei diritti del lavoratore
art. 34 del D.Lgs. n. 29/1993
richiamato dai ricorrenti; la Corte lo tratta come disciplina nazionale poi trasfusa nell'attuale art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001
art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001
richiamato come disciplina vigente del trasferimento d'azienda nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
invocato dai ricorrenti in relazione alla tutela delle posizioni patrimoniali
art. 10 Cost.
invocato dai ricorrenti in combinato con altre norme costituzionali ed eurounitarie
art. 11 Cost.
invocato dai ricorrenti in combinato con altre norme costituzionali ed eurounitarie
art. 117 Cost.
invocato dai ricorrenti per il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario
art. 4 TUE
invocato dai ricorrenti per il principio di leale cooperazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per censurare la mancata considerazione di argomentazioni giuridiche: il sindacato di legittimità resta confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
- È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a una rivalutazione del merito, trasformando il giudizio di cassazione in un terzo grado di giudizio di fatto.
- Una censura in cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio non viene specificamente attaccata, la decisione resta sorretta da essa e il ricorso è inammissibile.
- Nel trasferimento del personale dagli enti locali al Ministero dell'istruzione, la disciplina richiamata dalla giurisprudenza consolidata garantisce il mantenimento del trattamento economico complessivo già goduto, ma non attribuisce automaticamente il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza.
- Le doglianze sul peggioramento retributivo devono essere sorrette da allegazioni specifiche e puntuali, idonee a indicare per ciascun lavoratore la provenienza, la qualifica e il concreto pregiudizio economico lamentato; in difetto, la domanda è infondata o inammissibile per carenza di allegazione.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, la censura è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non offre elementi seri e specifici per un suo superamento.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: censure generiche, cumulative o prive di precisa riferibilità agli errori della decisione sono inammissibili.
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