Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31779/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società di riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Abruzzo che, in un giudizio nato dall'impugnazione di ingiunzioni di pagamento per tassa automobilistica 2005, aveva parzialmente accolto l'appello dei contribuenti sul capo delle spese di primo grado. Nel giudizio di merito la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché la società, dopo il reclamo/mediazione, aveva annullato l'ingiunzione, e aveva compensato le spese; la CTR aveva poi disposto diversamente sulle spese. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 15 e 17-bis d.lgs. 546/1992, sostenendo che, nelle controversie sotto soglia, il ricorso introduce automaticamente il reclamo/mediazione e che, avendo essa annullato l’atto prima della fissazione a ruolo, il giudizio era stato reso necessario dai contribuenti, con conseguente loro soccombenza sulle spese. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 46 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 4 d.l. 119/2018, lamentando che la CTR non avesse considerato la disciplina sulla cessazione della materia del contendere e sulla soccombenza virtuale. Nella memoria la ricorrente ha anche contestato la ritualità della notifica del controricorso e, quanto alla notifica della sentenza di appello, ha sostenuto che non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve perché eseguita unitamente ad altri atti e con relata non specifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla notifica del controricorso, poiché l'eventuale irregolarità della notificazione via PEC era stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo pacifico che la parte ricorrente aveva ricevuto l'atto e si era difesa tempestivamente. Ha inoltre accolto l'eccezione di tardività: la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 10 luglio 2019, in modo idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione, e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 16 dicembre 2019, oltre il termine di 60 giorni, anche considerando la sospensione feriale; la sospensione di cui all'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 non è stata ritenuta applicabile. La Corte ha altresì osservato che la notifica della sentenza, benché eseguita unitariamente con altri atti, non era stata specificamente contestata quanto al suo contenuto, e che tra i due contribuenti vi era una situazione di inscindibilità/litisconsorzio processuale necessario, con effetto del decorso del termine breve nei confronti di tutti. Respinta infine la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dal controricorrente per mancanza di mala fede o colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 3 e num. 5

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività.

  • artt. 15 e 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, nelle controversie di valore inferiore alla soglia, il ricorso introduce anche il reclamo/mediazione e, se l'ente annulla l'atto, le spese resterebbero a carico del contribuente; la Corte non accoglie la censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    invocato dalla ricorrente in relazione alla cessazione della materia del contendere e alla soccombenza virtuale, ma la Corte non esamina il merito per tardività dell'impugnazione.

  • art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    invocato dalla ricorrente sulla disciplina delle controversie definibili e sulla sospensione dei termini; la Corte esclude l'applicabilità della sospensione perché la scadenza del termine breve maturava oltre il 31 luglio 2019.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in tema di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo dell'atto, applicato alla notifica via PEC del controricorso.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    ritenuto applicabile ratione temporis al processo tributario abruzzese, poiché per i ricorsi notificati dal 15 ottobre 2016 era ammessa la notifica telematica tra le parti.

  • art. 20, comma 2, d.m. n. 163/2013

    richiamato come base regolamentare del rinvio ai successivi decreti attuativi per l'applicazione del processo tributario telematico.

  • d.m. 30 giugno 2016

    art. 2, comma 1, lett. a), c) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise

    usato per affermare che, per il giudizio in esame, era operativa la disciplina della notifica telematica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    citato indirettamente nella ricostruzione del reclamo/mediazione come parte del procedimento tributario.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione di conoscenza dell'atto una volta provato l'arrivo della comunicazione.

  • art. 15 c.p.c.

    evocato nel ragionamento sul litisconsorzio processuale e sull'effetto della notifica nei confronti di tutte le parti.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale a mezzo PEC, pur se affetta da irregolarità formali o tecniche, non è invalida quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e sia stato posto in condizione di conoscerlo e difendersi: in tal caso opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • La mancata indicazione di alcuni dati formali nella relata o nell'attestazione di conformità della notifica telematica non determina di per sé nullità, se il documento è comunque identificabile e non risulta leso il diritto di difesa della parte destinataria.
  • La notifica della sentenza eseguita validamente alla parte destinataria fa decorrere il termine breve di impugnazione anche nel processo tributario telematico, quando la notifica telematica sia ammissibile ratione temporis e siano prodotti messaggio PEC, ricevute di accettazione e consegna, relata e copia conforme della sentenza.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, l'impugnazione è inammissibile; eventuali discipline speciali di sospensione dei termini si applicano solo se la scadenza rientra nel periodo normativamente previsto.
  • In presenza di posizioni sostanzialmente inscindibili tra più parti, la notifica della sentenza a una di esse può produrre effetti anche nei confronti delle altre ai fini del decorso del termine breve per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.