Cassazione Penale, Sentenza n. 31825/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 26/02/2024 che confermava condanne relative a: associazione di tipo mafioso (416-bis), concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti), molteplici reati-fine (cessione, detenzione di stupefacenti), estorsioni aggravate, tentato omicidio e danneggiamento seguito da incendio. Le censure principali riguardavano: vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni e delle prove, insufficiente prova dell'associazione (sia mafiosa sia di narcotraffico), contestazione della qualificazione giuridica di singole condotte (es. concorso esterno vs. mera contiguità; lieve entità), vizi nella dosimetria delle pene, errori di calcolo e richieste di rinnovazione o integrazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione in massima parte ha rigettato i ricorsi e confermato le condanne impugnate, dichiarando in molti casi i ricorsi inammissibili quando difettavano i presupposti procedurali. Esiti principali: - Rigetto e conferma delle condanne per numerosi imputati (tra cui J.M. Ingarao, Danilo e Gabriele Ingarao, Alongi, Fortunato, Lo Vetere, Bronzino, D'India, Buongiorno, Canfarotta, Cinà, ecc.) con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e, ove richiesto, al rimborso delle spese di difesa delle parti civili. - Declaratoria di inammissibilità per i ricorsi di alcuni imputati (Altieri, D'Angelo, Marino, Sciortino, Vullo) con condanna al pagamento di spese processuali e, per alcuni, di una somma alla Cassa delle ammende. - Annullamento parziale senza rinvio della sentenza solo nei confronti di Pietro Matranga limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Cassazione ha rideterminato la pena (riduzione ed errore di calcolo riformato ex art. 620 c.p.p., lett. l) e ha fissato in concreto la pena finale annunciata (5 anni, 2 mesi, 20 giorni e euro 1.400 multa). - Annullamento limitato e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo nei confronti di Giuseppe Gambino e Salvatore Guarino unicamente quanto alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite; per il resto i loro ricorsi sono stati respinti. - La Corte ha ritenuto valide le valutazioni sulle intercettazioni (richieste di gravità, precisione e concordanza), sull'elemento soggettivo delle partecipazioni associate e del concorso esterno, nonché sulle aggravanti (carattere armato dell'associazione, metodo mafioso, futilità del motivo, minorata difesa) ove fondate su dati notori o su elementi processuali specifici. - Sono state applicate le norme procedurali sanzionatorie per spese e rifusione a favore delle parti civili (e, in casi di ricorsi irrituali, pagamento alla Cassa delle ammende).
Norme richiamate
La Corte richiede per la partecipazione mafiosa non un mero "status" ma una "messa a disposizione" concreta e stabile: ruolo materiale, impegno costante e funzionale all'organizzazione; la prova può essere anche indiziaria purché grave, precisa e concordante
art. 74 T.U. stupefacenti (d.P.R. 309/1990)
Per l'associazione finalizzata al narcotraffico è necessaria una organizzazione diretta a traffici ripetuti e dotata di mezzi idonei e minimamente durevoli; il reato è a forma libera e va provato con indicatori della "messa a disposizione" e del coordinamento
art. 73 T.U. stupefacenti (comma 5 e 6)
La qualificazione della lieve entità va fatta con valutazione complessiva di quantità, modalità, mezzi e contesto; la corte ha escluso la lieve entità quando ricorrevano smercio ripetuto, professionalità o collegamento a sodalizio
Sulle intercettazioni la Corte conferma che, se indiziarie, devono possedere requisiti di gravità, precisione e concordanza; non sempre richiedono corroborazione ma l'interpretazione deve restare logica e non travisante
Il concorso di persone nei reati consente la responsabilità per contributi, anche spontanei e non previamente concordati, se risultano causalmente efficaci; la Corte distingue chiaramente tra partecipe associativo e concorrente esterno
concetto di "concorso esterno" (giurisprudenza consolidata, Mannino e seguenti)
Il concorrente esterno, pur non inserito stabilmente, fornisce un contributo consapevole e volontario che rafforza o conserva l'associazione: requisito soggettivo diretto (dolo diretto) e incidenza causale sull'operatività del sodalizio
art. 80 T.U. stupefacenti (comma 2, aggravante quantitativa)
L'aggravante per ingente quantitativo è applicata quando la quantità (es. 30 kg) è di per sé significativa e configura estrema offensività, senza necessità di ulteriori giustificazioni
art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio)
Il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie allorché l'incendio era di ampia portata e idoneo a grave pericolo (auto con carburante ecc.); non occorre prova di intento di arrecare pericolo pubblico se l'evento è grave
art. 628 c.p. (estorsione) e art. 416-bis.1 (aggravanti)
La qualificazione come reato-fine dell'associazione e l'aggravante del metodo mafioso possono emergere da contesto, intimidazione implicita e finalità di alimentare le casse del clan; la forza intimidatrice può essere anche latente ma efficace
art. 61 n.1 e n.5 c.p. (aggravanti: futili motivi, minorata difesa)
Sono state riconosciute quando il movente era sproporzionato rispetto al fatto (futilità) e quando la vittima è stata colta di sorpresa o posta in condizioni di minore difesa
art. 133 c.p. (attenuanti generiche)
Il diniego è motivato con prevalenza di elementi negativi (pregiudizi, gravità del fatto e stato di pericolosità), valutazione che richiede motivazione complessiva
art. 616 c.p.p. (spese processuali per ricorso infondato)
La Corte ha condannato al pagamento delle spese processuali i ricorrenti i cui ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili
art. 620 c.p.p. (lett. l) - potere della Cassazione di annullare e decidere sul punto di pena)
La Corte ha esercitato il potere di annullamento senza rinvio per errori aritmetici nella quantificazione della pena e ha rideterminato la pena per Matranga ex art. 620, comma 1, lett. l)
La Corte richiama che nella continuazione va individuato il reato più grave e motivati distintamente gli aumenti per i reati satellite; ha criticato aumenti non dettagliatamente motivati per Gambino e Guarino
Massime di principio
- Intercettazioni: possono costituire prova decisiva ma, se indiziarie, devono mostrare gravità, precisione e concordanza; l'interpretazione giudiziale è sindacabile in Cassazione solo per travisamento o illogicità
- Partecipazione mafiosa (416-bis): non basta contiguità o precedente condanna; è richiesta una "messa a disposizione" concreta, stabile e funzionale (ruolo, compiti, accesso a casse, imposizioni sul territorio)
- Concorso esterno: si configura quando un soggetto esterno fornisce un contributo consapevole e causale al rafforzamento o conservazione del sodalizio; il dolo deve essere diretto (voluto e previsto l'effetto di rafforzamento)
- Associazione per narcotraffico (art. 74 T.U.): va dimostrata organizzazione e mezzi idonei alla realizzazione sistematica del traffico; numero di reati-fine e base logistica sono indicatori decisivi
- Aggravanti legate alla mafia (carattere armato, metodo mafioso): possono essere desunte anche da fatti notori e da elementi processuali specifici; non è necessario provare utilizzo effettivo delle armi per l'aggravante oggettiva
- Valutazione delle pene: in caso di continuazione il giudice deve individuare il reato più grave e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite; errori aritmetici o carenza motivazionale sulla continuazione possono determinare annullamento parziale e rinvio
- Ruolo della Cassazione: controllo sulla legittimità e sulla motivazione, non riesame libero del merito; può annullare, dichiarare inammissibile o rimettere per questioni procedurali o di dosimetria
- Rimedi pratici: se si contesta partecipazione associativa o lettura di intercettazioni, occorre proporre censure specifiche (travisamento, contraddizioni puntuali) e non generiche rielaborazioni del fatto; impugnazioni generiche sono spesso dichiarate inammissibili
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