Cassazione Penale, Sentenza n. 31739/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato è estinto per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2) e 5) cod. pen.; il reato era divenuto procedibile a querela in seguito alla cosiddetta Riforma Cartabia. Durante il pendente ricorso per cassazione il ricorrente ha prodotto remissione di querela, ritualmente accettata.
Norme richiamate
Individua il reato di furto; nella sentenza è la fattispecie di base contestata all'imputato.
art. 625 cod. pen., nn. 2) e 5)
Si tratta delle aggravanti previste dal codice penale riferite alla fattispecie contestata; qui sono richiamate come qualificazioni/elementi aggravanti del reato di cui all'art. 624.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali: pur nell'ipotesi di estinzione del reato, il giudice può porre a carico dell'imputato le spese processuali secondo i criteri di legge.
Riforma Cartabia
Modifica della procedibilità di alcune fattispecie di reato rendendole procedibili a querela; la conversione della procedibilità ha reso decisiva, nel caso concreto, la remissione di querela per l'estinzione del reato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010; n. 37688 del 08/07/2014; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021)
Orientamenti affermano che la remissione di querela intervenuta durante il gravame e ritualmente accettata estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- Se il reato è divenuto procedibile a querela (es. per effetto di riforme) la remissione di querela valida e accettata estingue il reato anche se interviene durante il giudizio di legittimità.
- La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte di Cassazione, che può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso: il giudice di legittimità deve verificare e dichiarare l'estinzione se ricorrono i presupposti.
- La remissione di querela deve essere tempestiva e formalmente corretta; in mancanza di tempestività o di accettazione formale la situazione può non produrre estinzione.
- Nonostante l'estinzione del reato, il giudice può porre a carico dell'imputato le spese processuali secondo le norme applicabili (richiamata la previsione dell'art. 340 c.p.p.).
- In casi simili conviene documentare e far accettare formalmente la remissione di querela e segnalare tempestivamente l'avvenuta remissione alle parti e al giudice di legittimità per consentire la declaratoria di estinzione.
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