Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa e insufficiente motivazione concernente la confisca dell'immobile intestato alla ricorrente e ritenuto riconducibile al proposto Franco Marongiu. La ricorrente deduce che i mezzi finanziari impiegati per l'acquisto (e per successivi lavori) provenivano da risorse lecite di sua disponibilita, chiedeva la rinnovazione istruttoria con perizia sul valore dell'immobile e censurava la ricostruzione della pericolosita sociale di Marongiu e la mancata considerazione della contestazione di sproporzione tra redditi leciti e prezzo di acquisto. Denuncia altresi inversione dell'onere della prova per la presunta obbligatorieta di produzione di documentazione fiscale ormai non piu reperibile e invoca principi della Corte EDU relativi alla correlazione temporale tra acquisizione del bene e periodo produttivo di profitti illeciti.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite Putignano secondo cui il terzo intestatario e legittimato a contestare essenzialmente la coincidenza tra situazione formale e sostanziale del bene (ossia la sua effettiva proprieta e disponibilita) e non puo mettere in discussione la sussistenza dei presupposti della misura nella parte relativa alla pericolosita del proposto. In ogni caso il provvedimento impugnato era dotato di motivazione articolata e congrua sulla pericolosita di Marongiu e sulla sproporzione tra redditi leciti e prezzo di acquisto. La Corte ha ritenuto non provate le allegazioni della ricorrente circa la provenienza lecita delle somme, rilevando l'assenza di documentazione idonea e la non congruita di alcune deduzioni tecniche sulla stima del valore immobiliare. Non sussisteva obbligo di disporre la perizia chiesta, trattandosi di valutazioni non manifestamente omesse. Conseguentemente il ricorso e respinto e disposta la statuizione sulle spese come da normativa applicabile.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
Riferimento alla condanna per cessione di sostanze stupefacenti in relazione a fatti che hanno concorso a delineare il profilo di pericolosita del proposto
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1
Definizione del giudizio di pericolosita e della disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, utilizzata per valutare i presupposti applicativi della confisca di prevenzione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. c
Richiamo alla configurazione della pericolosita qualificata come parametro per l'applicazione di misure fondate sul giudizio di pericolosita
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 23
Normativa procedurale che disciplina la chiamata del proprietario o comproprietario al procedimento e la diversa posizione processuale del terzo rispetto al proposto
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 10 e 27
Limiti di impugnabilita dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione in Cassazione, ammessi solo per violazione di legge
codice di procedura penale, art. 606 lett. e
Richiamato per precisare che in Cassazione non e deducibile l'illogicita manifesta della motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente
codice di procedura penale, art. 568
Riferimento alla nozione di interesse ad impugnare del terzo e alla possibilita per il terzo di dedurre la coincidenza tra titolarita formale e sostanziale del bene
codice di procedura penale, art. 220
Norma invocata in relazione alla facolta di disporre consulenza tecnica d'ufficio sulla determinazione del valore dell'immobile, valutata dal giudice di merito secondo criteri di necessita e pertinenza probatoria
legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 36 comma 4
Richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione degli avvisi relativi alle relazioni dell'amministratore giudiziario e alla posizione processuale delle parti
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in ordine alle conseguenze di rigetto del ricorso sulle spese processuali
Giurisprudenza nazionale: Sezioni Unite sent. n. 30355 del 27 marzo 2025, Putignano
Principio secondo cui il terzo intestatario puo contestare principalmente la sua qualita di effettivo proprietario e la coincidenca tra situazione formale e sostanziale, con delimitazione dell'ambito delle deduzioni consentite
Corte EDU: Garofalo e altri c. Italia (sentenza 21 gennaio 2025)
Richiamo ai criteri europei che sottolineano la natura recuperatoria della confisca di prevenzione e la necessita di correlazione temporale tra acquisizione dei beni e periodo produttivo di profitti illeciti; considerazione presa in esame ma applicata nel contesto dei limiti di azione del terzo
Massime di principio
- Il terzo intestatario di un bene oggetto di confisca di prevenzione ha legittimazione limitata: puo dedurre principalmente la propria qualita di effettivo proprietario e la coincidenza tra titolarita formale e situazione sostanziale del bene, non puo in via principale contestare il giudizio di pericolosita del proposto
- La confisca di prevenzione si fonda su un giudizio globale che puo valorizzare indizi successivi e collegamenti investigativi: connotati di pericolosita abituale e lucrogenetica possono essere desunti da elementi anche plurimi e distribuiti nel tempo
- In casi di contestazione sulla provenienza dei fondi, il terzo deve fornire documentazione probatoria credibile e coerente; l'assenza di tracce documentali per erogazioni rilevanti puo giustificare la disattesa delle allegazioni difensive
- La richiesta di consulenza tecnica o di perizia sul valore del bene non e automaticamente accolta: il giudice di merito e tenuto a valutare la pertinenza e la necessita della prova e la congruita delle perizie di parte, salvo motivazione manifesta di omissione
- In Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili solo nei limiti della verifica dell'esistenza e non meramente apparente della motivazione; molte questioni di fatto e di congruita delle valutazioni probatorie restano prerogativa del giudice di merito
- Le decisioni della Corte EDU costituiscono parametro interpretativo ma devono essere applicate tenendo conto della disciplina interna e della delimitazione dei poteri processuali delle parti, soprattutto del ruolo piu marginale del terzo intestatario
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31739/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31763/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →