Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per il reato di peculato (con aggravante per agevolazione mafiosa), lamentando: 1) vizio di motivazione in ordine al concorso nel peculato (sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo e la non compartecipazione consapevole all'appropriazione dei profitti aziendali); 2) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa (assenza del dolo specifico); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura cautelare, essendo persona incensurata, non intranea al sodalizio e con l'azienda oggi non operativa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sufficiente, nel giudizio cautelare, il quadro indiziario a carico del De Pasquale: emergono intercettazioni e videoriprese e un modus operandi (vendita in nero/sottofatturazione e accantonamento dei proventi in una "cassa parallela") cui lo stesso ha partecipato materialmente (vendite in nero, deposito dei soldi in un borsello nero). I Giudici hanno inoltre ritenuto che l'amministratore giudiziario Virgillito, attraverso inerzia e comportamenti compiacenti, abbia agevolato la gestione dell'impresa da parte della famiglia Ofria, così rafforzando l'elemento del vantaggio mafioso. La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata giudicata sostenuta da indizi (pregressa condanna di esponenti degli Ofria, natura e storia dell'azienda confiscata, ruoli e rapporti di fiducia). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha escluso l'insussistenza del pericolo di recidiva, ritenendo fondata la prognosi di reiterazione per la "callidità criminale" e la contiguità del ricorrente al contesto mafioso; ha però rilevato una carenza motivazionale in parte riguardo al pericolo di inquinamento probatorio. Nonostante tale carenza parziale, i restanti elementi sono stati ritenuti idonei a giustificare la misura cautelare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Usata come parametro per la qualificazione del vantaggio/agevolazione nei confronti di un'organizzazione mafiosa: la condotta è valutata alla luce del fatto che i profitti aziendali erano destinati a supportare la famiglia mafiosa degli Ofria
Titolo di reato contestato (appropriazione di proventi aziendali), posto che la gestione di riserve occulte e la vendita in nero erano finalizzate all'ingiusto profitto a vantaggio del clan
Richiamato come criterio di valutazione degli indizi in sede cautelare: i Giudici hanno operato una valutazione congrua e logica delle risultanze indiziarie ai sensi delle regole sull'indiziarietà
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per definire il pericolo di recidiva: la Corte lo interpreta come prognosi di commissione di analoghi delitti sulla base di elementi concreti (non mera ipotesi)
«... il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna [misura] in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto ... ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata».
Usato per verificare la proporzionalità della custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che la misura fosse proporzionata rispetto al rischio di recidiva e alla gravità del fatto
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti della Cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare l'apprezzamento degli indizi è vincolante se congruo e logico: una diversa lettura dei fatti dal difensore, se meramente fattuale e non dimostrante vizio manifesto di motivazione, difficilmente ottiene accoglimento.
- La complicità o l'agevolazione mafiosa può essere desunta anche dall'inerzia o dalla condotta omissiva/compiacente di terzi (es. amministratore giudiziario) quando vi siano elementi sintomatici di conoscenza e partecipazione indiretta.
- La prova della partecipazione a un sistema di appropriazione (vendite in nero, cassa parallela, deposito dei proventi in strumenti personali) è idonea, in sede cautelare, a fondare la gravità indiziaria anche se manchi prova definitiva del dolo intenzionale in senso penalistico formale.
- Il pericolo di recidiva non richiede la previsione di un reato imminente, ma una prognosi fondata su elementi concreti sul carattere e sulle modalità della condotta: capacità criminale, ripetizione di modalità operative e contatti con contesti mafiosi rafforzano la necessità cautelare.
- La misura cautelare deve essere proporzionata: tuttavia la mera circostanza che l'imputato sia incensurato o che la società sia oggi non operativa non è, di per sé, sufficiente a escludere il carcere se sussistono indizi di pericolo concreto.
- Un vizio motivazionale parziale (es. nella valutazione del pericolo di inquinamento probatorio) può non essere decisivo se altri profili (es. pericolo di recidiva, gravità indiziaria) risultano adeguatamente motivati e giustificano la misura.
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