Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Cassino per i reati di associazione a delinquere (capo 1, nella qualità di promotore) e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi da 2 a 10). Il ricorrente contestava: 1) la mancanza e contraddittorietà della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza per corruzione, sostenendo che le intercettazioni non lo riferivano direttamente e che non vi erano prove di consegne di quiz o pagamenti; 2) l'assenza degli elementi costitutivi del reato associativo; 3) l'erronea esigenza di una misura detentiva, posto che una misura interdittiva sarebbe stata adeguata a contenere il pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non idoneo a ottenere la rinnovazione del giudizio di merito, osservando che l'ordinanza impugnata aveva motivatamente richiamato intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento che documentavano incontri e la consegna dei test, il sequestro del cellulare di Baglione con una cartella che annotava i crediti dovuti a Mignanelli e la condotta successiva di Baglione finalizzata a informare i candidati e ottenere pagamenti. Ha inoltre confermato che l'insuccesso di alcuni candidati nelle prove non esclude l'operatività dell'accordo corruttivo (richiamando giurisprudenza sul punto). Quanto al reato associativo, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse adeguatamente descritto ruoli e modalità operative del sodalizio, con Mignanelli quale collegamento tra scuola privata e mondo accademico. Le esigenze cautelari sono state considerate adeguatamente motivate in relazione alla posizione di responsabilità del ricorrente e al rischio di inquinamento probatorio; la sola misura interdittiva non è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
adito ex art.309 cod. proc. pen.
Regola il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame è chiamato a valutare la congruità delle misure applicate dal GIP e le relative impugnazioni.
art. 73 disp. att. cod. proc. pen.
motivazione sintetica ex art. 73 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la sintesi dei motivi in ricorso per cassazione; qui è stata utilizzata per la sintesi dei motivi di annullamento proposti dal ricorrente.
Sez. 6 n. 2376 del 19/05/1994, Di Maria, Rv. 199050 (giurisprudenza)
Sez. 6 n. 2376 del 19/05/1994, Di Maria, Rv. 199050
Principio invocato: per la corruzione è irrilevante il concreto conseguimento dello scopo illecito; ciò che conta è il mercimonio della funzione pubblica e la condotta antidoverosa del pubblico ufficiale.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Fondamento per la condanna al versamento nella Cassa delle ammende in caso di accertata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Una censura generica alla motivazione del giudice di merito, senza indicare specifiche incongruenze o errori giuridici puntuali, è spesso dichiarata inammissibile: in Cassazione occorre centrare vizi precisi della motivazione o del diritto.
- Le risultanze complesse (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri di documenti o supporti informatici) sono valutate nel loro insieme: non basta contestare singoli elementi se la costruzione indiziaria rimane coerente.
- Per il reato di corruzione la mancata riuscita dell'illecito (es. candidati che non superano la prova) non esclude la rilevanza penale dell'accordo corruttivo: conta la condotta e il mercimonio del ruolo pubblico, non il risultato pratico.
- Nell'impugnare misure cautelari è essenziale contrastare specificamente le esigenze cautelari indicate (pericolo di fuga, di reiterazione del reato, inquinamento probatorio) e proporre alternative motivando la loro adeguatezza rispetto ai rischi contestati.
- Le contestazioni relative al reato associativo richiedono una critica puntuale agli elementi che il giudice di merito ha indicato (organizzazione, ruoli, continuità e programma criminoso); mera affermazione di genericità non è sufficiente in cassazione.
- La contestazione di singole fonti probatorie (es. intercettazioni) deve essere supportata da elementi concreti che ne inficino l'attendibilità o la rilevanza, altrimenti il giudice di legittimità non rientra sul merito della valutazione probatoria.
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