Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 cod. pen.; il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato la domanda ritenendo assente il requisito del "sicuro ravvedimento" nonostante la partecipazione a progetti trattamentali, sulla base di episodi negativi (incontro del 25/01/2022 con Salvatore Giuseppe Marsalone, violazioni durante permessi premio nel 2021 e 2024) e della mancata iniziativa risarcitoria verso le vittime. Il ricorrente ha censurato la motivazione come insufficiente e ha sottolineato la costante partecipazione al percorso rieducativo e le modeste condizioni economiche che avrebbero impedito atti risarcitori materiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi presentati. Ha confermato che l'art. 176 cod. pen. richiede il "sicuro ravvedimento", distinto dalla mera buona condotta carceraria, e che il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione prognostica adeguata considerando la gravità dei reati, la partecipazione non piena al trattamento, gli incontri e le violazioni dei permessi, e l'assenza di manifestazioni di riparazione o interesse per le vittime. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
il "condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale [...]"
La norma richiede il "sicuro ravvedimento" come presupposto per la liberazione condizionale; non è soddisfatta dalla sola partecipazione a progetti trattamentali se non vi è prova probante di abbandono delle scelte criminali e di reale volontà di riparazione.
Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015 (Caruso, Rv. 265471 - 01)
implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato [...]
La giurisprudenza distingue fra buona condotta e ravvedimento: il ravvedimento richiede comportamenti attivi volti a eliminare/attenuare le conseguenze del reato e segni concreti di revisione critica della propria condotta.
Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007 (Crisafulli, Rv. 237504 - 01)
Sottolinea la necessità di valutare la complessiva condotta del condannato e la revisione critica della propria vita antecedente come elementi per accertare il ravvedimento.
Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021 (Minichini, Rv. 280864 - 01)
la circostanza "che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice"
Anche quando è presente l'impossibilità materiale di riparare, il giudice può e deve valutare se il condannato abbia comunque manifestato interesse per la vittima e intenzioni di riparazione sul piano morale, come elemento sintomatico del ravvedimento.
Massime di principio
- La mera partecipazione a programmi trattamentali in carcere non è di per sé sufficiente a comprovare il "sicuro ravvedimento" richiesto dall'art. 176 cod. pen.; occorrono elementi attivi e concreti di revisione delle scelte criminali.
- Il giudizio sul ravvedimento è prognostico e richiede una valutazione complessiva della personalità del detenuto, della gravità dei reati commessi, del comportamento in carcere e di eventuali contatti o condotte esterne che possano indicare persistenza di attitudini criminose.
- Episodi negativi, anche se isolati, devono essere contestualizzati; tuttavia incontri con esponenti della criminalità e violazioni di permessi premio pesano significativamente sulla valutazione complessiva.
- L'assenza di iniziative risarcitorie materiali non esclude automaticamente la concessione della liberazione condizionale, ma la manifestazione di interesse per le vittime o atti di riparazione morale assumono rilievo probatorio nella valutazione del ravvedimento.
- Spetta al richiedente fornire elementi concreti e documentati che dimostrino il cambiamento radicale di vita; il giudice deve motivare analiticamente la propria valutazione adottando un approccio equilibrato e prospettico.
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