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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22360/2025 del 03/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale attribuita a torri di aerogenerazione e alle componenti di un parco eolico detenuto dalla società, qualificandole nell'ambito della categoria catastale D. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo, in sostanza, di escludere dalla tassazione le dotazioni funzionali all'impianto produttivo anche per annualità anteriori al 2016. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per ultrapetizione, per avere il giudice di merito applicato retroattivamente la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 sugli 'imbullonati' senza che la parte l'avesse chiesto; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, per l'erronea estensione della disciplina degli 'imbullonati' al periodo anteriore al 1 gennaio 2016; 3) violazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 1142/1949, per avere la sentenza impugnata trascurato lo stato attuale delle unità immobiliari e per avere contestato il metodo di stima indiretta adottato dall'ufficio, nonostante fosse conforme alla normativa e alla prassi richiamate.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto corretta la censura dell'amministrazione perché la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 non è retroattiva e quindi non poteva essere applicata ad annualità anteriori al 2016; inoltre ha rilevato che, nella stima catastale di impianti eolici, il deprezzamento va applicato secondo i criteri tecnici e temporali indicati dalla normativa e dalla prassi, tenendo conto della data di costruzione rispetto al biennio censuario di riferimento e della diversa natura delle componenti dell'impianto. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono stati dedotti vizi di violazione di legge e nullità della sentenza per ultrapetizione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    invocato come parametro per censurare l'estensione retroattiva della disciplina catastale sugli 'imbullonati'.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 21

    ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali escludendo dalla rendita macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo; la Corte afferma che tale disciplina non ha efficacia retroattiva per le annualità anteriori al 2016.

  • d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    la Corte richiama la norma per evidenziare l'incompatibilità tra destinazione industriale/commerciale e classificazione in categoria E quando il bene abbia autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 10 R.d.l. 652/1939 conv. in L. 1249/1939

    la rendita delle unità immobiliari speciali o particolari è determinata con stima diretta; la Corte la richiama per il criterio di base della stima catastale.

  • art. 28 del D.P.R. n. 1142/1949

    richiamato quale disciplina delle modalità di stima delle unità immobiliari speciali, anche tramite procedimento diretto o indiretto.

  • Circolare M.F. n. 14/2007

    richiamata come fonte di prassi sui criteri di determinazione della rendita catastale per beni privi di mercato comparabile.

  • Circolare M.F. n. 6/2012

    richiamata per distinguere procedimento diretto e indiretto nella stima catastale e per il criterio del deprezzamento in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta per l'esclusione dalla rendita catastale dei macchinari e degli impianti funzionali al processo produttivo si applica solo per il futuro, salvo diversa espressa previsione legislativa; non può essere estesa a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Nella stima catastale degli immobili a destinazione speciale, il giudice deve attenersi ai criteri normativi e di prassi sulla determinazione del costo e del deprezzamento, distinguendo tra strutture e componenti impiantistiche e considerando la data di realizzazione rispetto all'epoca censuaria di riferimento.
  • Il coefficiente di deprezzamento non si applica in modo indiscriminato a prescindere dall'epoca di costruzione: per gli impianti realizzati dopo il biennio censuario di riferimento, il costo delle strutture va considerato a nuovo, mentre per gli impianti va applicato il deprezzamento secondo i coefficienti previsti.
  • In tema di classificazione catastale, i beni destinati ad attività industriali o produttive con autonomia funzionale e reddituale non possono essere mantenuti in categoria E per il solo fatto di essere inseriti in un complesso più ampio; la destinazione effettiva e l'autonomia del bene sono decisive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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