Cassazione Civile, Ordinanza n. 24269/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte della società proprietaria di un impianto industriale accatastato in categoria D/1, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta in Docfa, ritenendo non congrua l'esclusione di alcuni impianti fissi e applicando il metodo di stima diretta per gli immobili speciali. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo l'avviso insufficientemente motivato e congrua la rendita proposta. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo e vizio di motivazione dell'atto, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato e che non fossero stati introdotti elementi ulteriori rispetto alla documentazione Docfa; 2) violazione delle norme catastali, in particolare dell'art. 28 del d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 1, comma 244, della l. n. 190/2014, assumendo che l'avviso rispettasse i criteri normativi; 3) omesso esame di fatto decisivo in relazione alla prova dello stato dell'opificio, censurando il giudizio della CTR per avere applicato un coefficiente riduttivo che, secondo l'Ufficio, avrebbe annullato la capacità produttiva e reddituale dell'immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che l'avviso di accertamento non era stato specificamente indicato, trascritto o depositato, né ne era stata indicata l'allocazione nel fascicolo di merito. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, perché le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere un riesame del merito del giudizio di valore compiuto dalla CTR, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e con atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito; inoltre la censura deve confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda; la mancata specifica indicazione comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso; la mancata produzione impedisce il controllo di legittimità.
La censura è stata evocata in relazione al vizio di motivazione dell'atto impugnato nel processo tributario.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato come norma catastale asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le censure sono dichiarate inammissibili.
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
Richiamato quale base normativa del metodo di stima diretto degli immobili di categoria D, senza che la Corte si pronunci nel merito sulla sua applicazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito processuale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo per il collegamento all'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che investe la motivazione di un avviso deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: l'atto impugnato va specificamente individuato, trascritto o depositato e la sua collocazione processuale deve essere indicata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente alla parte di sollecitare un nuovo apprezzamento del merito o del valore probatorio degli elementi esaminati dal giudice di appello.
- Le censure formalmente veicolate come violazione di legge o omesso esame sono inammissibili quando, in sostanza, mirano a sostituire la valutazione di merito della Corte di merito con una diversa valutazione di legittimità.
- In materia catastale, la deduzione di errori nella motivazione o nella determinazione della rendita richiede un puntuale confronto con gli atti e con i documenti posti a base dell'accertamento, non essendo sufficiente una contestazione generica della stima effettuata dall'Ufficio.
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