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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29135/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, licenziato per giusta causa dopo aver fruito di due giorni di permesso sindacale, ha impugnato il recesso sostenendo che: i permessi erano stati illegittimamente qualificati; la condotta non era tale da giustificare il licenziamento; non gli erano stati comunicati adeguatamente i motivi del recesso; la relazione investigativa era inattendibile negli orari e inutilizzabile perché svolta con violazione della privacy, essendo iniziata in un periodo di ferie; inoltre il giudizio di primo grado sarebbe stato nullo perché deciso, nelle due fasi del rito Fornero, dal medesimo giudice persona fisica. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione di norme processuali per la decisione delle due fasi da parte dello stesso giudice; 2) violazione delle norme su permessi sindacali, correttezza e proporzionalità della sanzione, sostenendo che il permesso spettasse e che la sanzione conservativa prevista dal CCNL escludesse il licenziamento; 3) violazione della disciplina sui licenziamenti individuali per mancata conoscenza dei motivi del recesso prima della costituzione in giudizio della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non indicava specifiche norme violate e non si confrontava con il richiamo della Corte d'appello alla sentenza della Corte costituzionale n. 78/2015. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sollecitava una rivalutazione del merito e travisava il principio sul controllo datoriale in tema di permessi sindacali: quando il permesso è usato per fini personali e non per l'attività sindacale, il datore può contestarne l'uso illegittimo e la sanzione espulsiva può essere proporzionata per la lesione del vincolo fiduciario. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento indicavano chiaramente i motivi del recesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare specificamente la norma asseritamente violata e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 23 e 24 L. n. 300/1970

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della fruizione dei permessi sindacali; la Corte non accoglie la censura e valorizza invece l'uso dei permessi per finalità personali.

  • art. 30 L. n. 300/1970

    Il permesso sindacale del dirigente sindacale è tutelato, ma il datore di lavoro conserva il potere di controllo sull'effettiva utilizzazione per le finalità sindacali; l'uso per fini personali integra sviamento dell'istituto.

  • artt. 63 e 63 bis CCNL

    Richiamati come disciplina collettiva dei permessi; il ricorso è inammissibile anche perché non indica la specifica clausola e non si confronta con la qualificazione della condotta come uso illegittimo dei permessi.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la giusta causa; la Corte ritiene che l'uso fraudolento dei permessi sindacali possa integrare una lesione irreparabile del vincolo fiduciario.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dal ricorrente; la Corte non rivede il merito e conferma che la condotta accertata è incompatibile con i doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro.

  • artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la sanzione disciplinare; la Corte valorizza la gravità della condotta e non ritiene censurata la proporzionalità accertata dai giudici di merito.

  • artt. 2 e 3 L. n. 604/1966

    Richiamati per sostenere la mancata comunicazione dei motivi del licenziamento; la Corte rileva che contestazione disciplinare e lettera di recesso contenevano motivazione sufficiente e chiara.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non indica con precisione le norme asseritamente violate e non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il dirigente sindacale ha diritto al permesso sindacale, ma il datore di lavoro può controllare che il permesso sia effettivamente utilizzato per l'attività sindacale cui è destinato.
  • L'uso di permessi sindacali per soddisfare esigenze personali o familiari integra uno sviamento dell'istituto e può giustificare il licenziamento per giusta causa, ove la condotta comprometta irreparabilmente il vincolo fiduciario.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo preclusa la rilettura del merito.
  • La contestazione disciplinare e il licenziamento sono sufficientemente motivati quando gli atti indicano in modo chiaro e univoco la condotta addebitata e le ragioni del recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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