Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, dipendente di una società dal 2003 al 2017 con mansioni di magazziniere e autista, aveva percepito dal novembre 2015 somme indicate come "acconto rinnovo CCNL D.M.O.". Alla cessazione del rapporto la società aveva trattenuto e recuperato l'importo complessivo lordo di euro 855,00 al momento della liquidazione del TFR, sostenendo che il nuovo CCNL era stato stipulato solo nel dicembre 2018, quando il rapporto era già estinto, e che quindi gli acconti erano indebiti e ripetibili. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio la condanna della società al pagamento della somma trattenuta. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda di primo grado, valorizzando la funzione retributiva degli acconti erogati durante la vacanza contrattuale, la loro qualificazione unilaterale come "acconto" senza riserva di ripetizione, l'assenza di prova dell'indebito da parte del datore di lavoro e il richiamo all'art. 200 del CCNL D.M.O., che considerava gli anticipi già erogati nella definizione dei minimi contrattuali. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile; 2) violazione degli artt. 2077 c.c. e 36 Cost. per errata individuazione del CCNL applicabile; 3) violazione dell'art. 200 CCNL D.M.O. per avere la Corte esteso la norma a un lavoratore già cessato; 4) violazione degli artt. 1360, 1362 e 1324 c.c. per avere valorizzato il comportamento della società verso altri dipendenti. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo e il quarto inammissibili, il terzo infondato, osservando in sintesi che la Corte territoriale non aveva applicato il nuovo CCNL al rapporto cessato, ma aveva solo usato la previsione contrattuale come conferma della natura retributiva degli acconti in periodo di vacanza contrattuale; che la prova dell'indebito spettava al datore di lavoro; e che il richiamo al comportamento verso altri dipendenti era solo argomentazione ulteriore rispetto ad altre rationes decidendi autonome. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza d'appello conteneva una ratio chiara e sufficiente centrata sulla funzione retributiva degli "acconti" durante la vacanza contrattuale. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa violazione degli artt. 2077 c.c. e 36 Cost., perché non colpiva la ratio decidendi, fondata non sull'applicazione del CCNL ma sulla mancata applicazione di qualunque fonte collettiva nel periodo considerato e sulla natura retributiva degli emolumenti. Ha respinto il motivo relativo all'art. 200 CCNL D.M.O., chiarendo che la Corte territoriale non aveva attribuito al lavoratore cessato i miglioramenti del nuovo contratto, ma aveva solo valorizzato la clausola come conferma che gli anticipi erano riferiti alla vacanza contrattuale. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sul comportamento tenuto verso altri dipendenti, sia perché la censura non individuava un vizio di ermeneutica, sia perché quella considerazione costituiva una ratio soltanto concorrente e non decisiva in via esclusiva. La società è stata condannata a rifondere al lavoratore le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha verificato la pertinenza e la specificità delle censure rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca il minimo costituzionale; nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 112 c.p.c.
Il richiamo è stato utilizzato nel motivo di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la decisione fosse coerente con il thema decidendum.
art. 111 Cost.
Usato come parametro del requisito di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato il minimo costituzionale di motivazione.
art. 2077 c.c.
La sua dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza d'appello non ha applicato un CCNL al periodo controverso, ma ha deciso sulla natura e sulla ripetibilità degli acconti erogati.
art. 36 Cost.
È stato affermato che gli acconti erogati in vacanza contrattuale avevano funzione di garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente, e che la mancanza di prova dell'indebito gravava sul datore di lavoro che pretendeva il recupero.
art. 200 CCNL D.M.O.
È stato utilizzato solo come elemento confermativo della natura di anticipi sugli aumenti futuri già erogati in periodo di vacanza contrattuale, non come fonte applicata al rapporto cessato.
art. 2099 c.c.
Richiamato per qualificare gli emolumenti come componenti dell'obbligazione retributiva quando destinati a compensare la prestazione in modo adeguato.
art. 1360 c.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non chiariva quale specifica violazione del criterio ermeneutico fosse stata compiuta.
art. 1362 c.c.
Il comportamento della società è stato valorizzato come elemento interpretativo; la Corte ha rilevato che la ricorrente si era limitata a contrapporre una propria lettura, senza individuare un concreto errore nell'applicazione del canone.
art. 1324 c.c.
La Corte ha ribadito che le regole di interpretazione del contratto si applicano, nei limiti di compatibilità, anche agli atti unilaterali come la decisione datoriale di corrispondere gli acconti.
art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un datore di lavoro corrisponde somme qualificate come "acconto" o anticipi su futuri miglioramenti contrattuali e il lavoratore le accetta, incombe sul datore che ne pretenda il recupero l'onere di provare il carattere indebito dell'erogazione.
- In presenza di una vacanza contrattuale protratta, gli emolumenti corrisposti per colmare il vuoto retributivo possono essere letti come componenti della retribuzione funzionali a garantire la proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost., non come anticipazioni prive di causa.
- In cassazione, la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: una doglianza che investa un presupposto non decisivo o una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
- La previsione di un successivo contratto collettivo che tenga conto degli anticipi già corrisposti può essere valorizzata come conferma della natura retributiva di tali pagamenti, senza che ciò implichi applicazione retroattiva del nuovo CCNL a rapporti già cessati.
- Le regole ermeneutiche contrattuali possono applicarsi, nei limiti di compatibilità, anche agli atti unilaterali; chi deduce la violazione di tali criteri deve indicare specificamente quale canone sia stato disatteso e in che modo.
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