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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un docente volta a ottenere dal Ministero il pagamento dell’indennità per funzioni vicarie del dirigente scolastico reggente, riferita agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. La Corte d’Appello aveva riconosciuto che la figura del vicario era ancora in astratto configurabile, ma aveva negato il compenso ritenendo che, per esserne remunerato, fosse necessaria una sostituzione piena ed effettiva del reggente, mentre nel caso concreto l’incarico affidato al docente era stato solo parziale, perché una parte delle attività era stata delegata ad altro docente. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 69 del CCNL scuola 4.8.1995 e degli artt. 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso la figura del vicario del titolare con quella del vicario del reggente e che l’indennità spettasse già ex art. 69, comma 2, indipendentemente da una sostituzione piena; (2) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di prova e onere probatorio, per il mancato accoglimento delle prove volte a dimostrare l’ampiezza delle mansioni svolte; (3) omesso esame di fatto decisivo, perché la domanda avrebbe riguardato anche l’indennità di direzione; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla medesima pretesa relativa all’indennità di direzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina sopravvenuta del settore scuola affermando che, a seguito dell’evoluzione normativa e contrattuale, la figura del "vicario" è stata sostanzialmente superata e sostituita da quella del "collaboratore" del dirigente scolastico, con eventuale retribuzione a carico dei fondi di istituto. Ha inoltre ribadito che l’indennità prevista per mansioni superiori può spettare solo quando il docente sia incaricato o svolga di fatto una supplenza piena del dirigente o del reggente, con compiti prevalenti sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale; la sostituzione per ferie non è idonea, di per sé, a integrare mansioni superiori. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato la parzialità degli incarichi affidati al ricorrente, circostanza incompatibile con i presupposti per il riconoscimento delle indennità richieste. I motivi relativi alle prove sono stati ritenuti generici o comunque diretti a una rivalutazione del merito; quelli sull’indennità di direzione sono stati giudicati in parte privi di specificità e comunque infondati, perché l’emolumento non risultava più spettante per casi del genere dopo il CCNL 2007. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero è rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 69 CCNL comparto scuola 4.8.1995

    L’indennità di sostituzione/reggenza non spetta automaticamente al docente vicario; dopo l’evoluzione normativa è riconoscibile solo nei casi in cui ricorrano i presupposti delle mansioni superiori o specifiche previsioni ancora vigenti. La sola delega parziale non è sufficiente.

  • art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Il dirigente scolastico può avvalersi di docenti individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti; la figura rilevante è quella del collaboratore, non quella del vicario in senso tradizionale.

  • art. 14, comma 22, d.lgs. n. 165/2001

    La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori né di funzioni vicarie, anche se il docente gode di esonero o semiesonero; il compenso è possibile solo a carico dei fondi accessori della singola istituzione scolastica.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Le mansioni superiori sono configurabili solo se il dipendente svolge una supplenza piena, con compiti prevalentemente propri del superiore per qualità, quantità e durata; la sostituzione per ferie è esclusa dal meccanismo legale delle mansioni superiori.

  • art. 146 CCNL comparto scuola 16 novembre 2007

    punti relativi alle indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza

    Le vecchie norme restano applicabili soltanto ai fini della determinazione dell’importo delle indennità, ma non come fonti autonome del diritto al compenso se la successiva contrattazione non le ha più previste.

  • art. 21 CCNL normativo 1998-2001

    L’indennità di direzione, in passato riconosciuta anche al vicario del reggente, non è più operante nei termini originari dopo il CCNL 2007, salvo diversa previsione applicabile.

  • art. 33 CCNI 31.8.1999

    La disciplina dell’indennità di direzione richiamata in precedenza non conserva efficacia generalizzata dopo il riassetto contrattuale del 2007.

  • art. 43, comma 1, lett. i), CCNL di Area V 11 aprile 2006

    Costituisce la base per l’indennità di reggenza dei dirigenti; il CCNL di comparto 2007 non poteva disapplicare tale previsione relativa alla dirigenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti motivati in modo esteso, facendo rinvio integrale alla loro argomentazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata per lamentare omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta in parte generica e in parte volta a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne abbia tratto una specifica ricostruzione autonoma.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all’ammissibilità della prova testimoniale.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle deroghe ai limiti della prova testimoniale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo in relazione al mancato espletamento delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inconferente e priva di specificità.

Massime di principio

  • Dopo il riassetto normativo e contrattuale del comparto scuola, la figura del "vicario" del dirigente scolastico o del reggente non opera più come fonte autonoma di un diritto generalizzato alle indennità previgenti: la sostituzione va ricondotta alla figura del collaboratore del dirigente e ai compensi espressamente ancora previsti.
  • L’indennità per mansioni superiori nel pubblico impiego presuppone una supplenza piena ed effettiva del superiore gerarchico, con compiti prevalenti sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale; una delega parziale o frammentata non integra tale presupposto.
  • La sostituzione del dirigente per ragioni di ferie, per espressa previsione legislativa, non costituisce di per sé esercizio di mansioni superiori idoneo a fondare un autonomo diritto retributivo.
  • Le norme collettive che sopravvivono dopo una riforma del contratto possono valere solo ai fini della quantificazione di un emolumento, ma non bastano da sole a fondare il diritto se la successiva disciplina non ne conserva la previsione sostanziale.
  • Le censure in cassazione sulla mancata ammissione delle prove devono essere specifiche e pertinenti; non sono ammissibili quando si risolvono in formule generiche o in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La domanda relativa a una specifica indennità deve essere dedotta in modo chiaro e puntuale; la doglianza per omessa pronuncia è inconferente se l’emolumento invocato non è più previsto dall’ordinamento contrattuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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