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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29139/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una società di servizi era stato licenziato per giusta causa dopo una contestazione disciplinare fondata sulla presunta falsa attestazione della presenza in servizio tramite cartellino marcatempo in alcuni giorni dell'agosto 2017, fatti emersi da accertamenti di polizia giudiziaria e seguiti da un procedimento penale per truffa. Il lavoratore impugnava il licenziamento deducendo, tra l'altro, la tardività della contestazione disciplinare e l'assenza, nel contratto collettivo applicato, di una previsione espressa della sanzione espulsiva per la condotta contestata. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la società avrebbe conosciuto i fatti già alla conclusione delle indagini nell'agosto 2017; con il secondo denunciava violazione dell'art. 48 del CCNL, lamentando che la condotta non fosse espressamente indicata tra quelle punibili con il licenziamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio della decisione d'appello, la quale aveva accertato in fatto che la società aveva avuto conoscenza della specifica condotta solo con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. ricevuto nel marzo 2019, mentre gli accertamenti erano stati trasmessi inizialmente solo al pubblico ministero; inoltre ha rilevato che il ricorrente invocava una diversa valutazione del materiale istruttorio e della prova presuntiva, attività riservata al giudice di merito. Sul secondo motivo ha affermato che la previsione collettiva della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, il quale deve comunque verificare la gravità e proporzionalità della condotta alla luce della nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c.; ne consegue che l'elencazione del CCNL è solo esemplificativa e non impedisce la legittimità del licenziamento quando il fatto, concretamente accertato, integri giusta causa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La tempestività della contestazione va valutata in concreto rispetto al momento in cui il datore di lavoro ha avuto effettiva conoscenza dei fatti addebitati; non è sufficiente la mera esistenza di indagini concluse in data anteriore se la conoscenza del datore non risulta provata.

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ha rilievo come momento di effettiva conoscenza dei fatti da parte della persona offesa, ai fini della verifica della tempestività della contestazione disciplinare.

  • art. 330 ss. c.p.p.

    La trasmissione degli esiti degli accertamenti al pubblico ministero non equivale, di per sé, a conoscenza da parte del datore di lavoro o della persona offesa.

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    I motivi di ricorso che contestano la valutazione del fatto o la selezione delle prove sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della precisione, gravità e concordanza degli indizi e della loro idoneità a provare il fatto ignoto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti del motivo di legittimità.

  • art. 48 CCNL applicabile

    L'elencazione delle condotte punibili con sanzione espulsiva nel codice disciplinare o nel contratto collettivo può essere esemplificativa e non tassativa; la sua mancata previsione non esclude di per sé la giusta causa di licenziamento.

  • art. 2119 c.c.

    Il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa spetta al giudice e va compiuto secondo la nozione legale, considerando gli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto; la scala valoriale collettiva è solo uno dei parametri valutativi.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto nel processo penale non esclude l'autonoma valutazione del fatto ai fini civilistici e lavoristici.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare è tempestiva se il datore di lavoro prova di avere acquisito conoscenza effettiva e specifica dell'addebito solo in un momento successivo, non essendo sufficiente la mera conclusione delle indagini in sé se non portata a sua conoscenza.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli indizi quando la censura si risolva in una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La prova presuntiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito quanto alla sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
  • La mancanza, nel contratto collettivo, di una previsione espressa della sanzione espulsiva per una determinata condotta non impedisce al giudice di ritenere legittimo il licenziamento per giusta causa, se il fatto accertato integra la nozione legale di gravità e sproporzione ex art. 2119 c.c.
  • La valutazione della giusta causa resta un giudizio complessivo sul fatto concreto, nel quale il contratto collettivo ha valore orientativo ma non vincolante.
  • L'accertamento penale non condiziona automaticamente quello lavoristico/civile, che conserva autonomia, salvo specifiche previsioni di legge o giudicato rilevante.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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