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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29178/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente addetto alla guida di veicoli per un'azienda di trasporto pubblico, inquadrato come operatore di esercizio, aveva chiesto l'accertamento del diritto a vedersi retribuiti i tempi accessori di 15 minuti previsti all'inizio di ciascun turno per la manutenzione e i controlli del mezzo, sostenendo che, nei turni spezzati svolti in due riprese nella stessa giornata, l'azienda avesse illegittimamente frazionato e ridotto tali tempi, remunerandoli solo in parte. Chiedeva anche la declaratoria di illegittimità del frazionamento unilaterale e la condanna al pagamento delle differenze retributive dal 19/11/2014 in poi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che i tempi accessori erano già compresi nell'orario di lavoro e che non risultava alcuna concreta decurtazione della retribuzione, oltre al fatto che la prestazione era rimasta nei limiti dell'orario massimo previsto dal CCNL. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto alla retribuzione dei tempi accessori e sull'illegittimità del frazionamento; 2) motivazione apparente o insufficiente della sentenza d'appello; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte escluso l'interesse ad agire; 4) violazione del CCNL autoferrotranvieri e dell'accordo aziendale del 30/07/1998 sulla quantificazione dei tempi accessori in 15 minuti per turno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato la domanda e l'aveva superata per difetto di interesse ad agire; ha escluso anche il vizio di motivazione, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una motivazione, sia pure sintetica, idonea a superare il minimo costituzionale; ha ritenuto corretta l'esclusione dell'interesse ad agire, poiché il lavoratore aveva dedotto che i turni spezzati si svolgevano comunque entro il limite massimo di orario previsto dal CCNL e non aveva allegato che il diverso computo dei tempi accessori determinasse lavoro straordinario o una effettiva variazione retributiva; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché investiva direttamente l'interpretazione dell'accordo aziendale del 1998, attività riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, vizio non dedotto. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la domanda sia stata comunque esaminata e decisa in ragione del difetto di interesse.

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire, almeno sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    il vizio rilevante è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di ampiezza o completezza della motivazione.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    è il paradigma per le censure di nullità della sentenza, ma non consente di trasformare in vizio processuale una critica al merito della motivazione o dell'interpretazione contrattuale.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare la violazione di legge, ma non l'errore nella diretta interpretazione di un accordo collettivo se non si deduce la violazione dei criteri ermeneutici.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire manca quando l'accertamento richiesto non è idoneo a procurare un'utilità concreta, come accade se non vi è alcuna incidenza sulla retribuzione o sull'orario di lavoro complessivo.

  • art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    ai fini della nozione di orario di lavoro rilevano non solo la prestazione effettiva, ma anche il tempo di disponibilità e di presenza sul luogo di lavoro per attività prodromiche e accessorie.

  • art. 4/A.2 CCNL autoferrotranvieri 23/07/1976

    i tempi accessori preliminari alla guida sono ricompresi nell'orario di lavoro del personale operaio/operatore di esercizio.

  • accordo aziendale 30/07/1998

    aveva quantificato i tempi accessori in 15 minuti per turno; tuttavia la sua interpretazione diretta in sede di legittimità è inammissibile se non si deduce la violazione dei canoni ermeneutici.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la censura in cassazione sull'interpretazione di un accordo collettivo o aziendale deve investire la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, non la mera diversa lettura del testo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di accertamento del diritto a una diversa contabilizzazione di tempi accessori o tecnici richiede un concreto interesse ad agire: se il lavoratore non allega una effettiva incidenza sulla retribuzione o il superamento dell'orario ordinario con conseguente lavoro straordinario, l'azione può essere respinta per difetto di utilità concreta.
  • In tema di orario di lavoro, i tempi di presenza e le attività prodromiche o accessorie possono rientrare nel tempo di lavoro se il lavoratore è assoggettato al potere organizzativo e gerarchico del datore; tuttavia, la loro diversa qualificazione è rilevante solo se comporta un effettivo incremento dell'orario o della retribuzione dovuta.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque considerato la domanda, decidendola implicitamente o esplicitamente per una ragione pregiudiziale come il difetto di interesse ad agire.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato all'anomalia che rende la motivazione inesistente o solo apparente; non è sufficiente una motivazione sintetica o non ampia, purché consenta di comprendere la ratio decidendi.
  • La contestazione dell'interpretazione di un accordo collettivo o aziendale in sede di legittimità è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; non è consentito chiedere una nuova lettura del testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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