Cassazione Civile, Ordinanza n. 29113/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un pensionato, titolare di pensione dal 2011, aveva agito per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base della rivalutazione dei contributi relativi a un periodo di esposizione all'amianto protrattasi per oltre dieci anni. In primo grado la domanda era stata accolta, con riconoscimento di un ulteriore ricalcolo anche oltre la massima anzianità contributiva; in appello l'ente previdenziale aveva ottenuto riforma della decisione, sul rilievo che il calcolo era già stato effettuato tenendo conto del massimo utile di 2080 settimane e che non potevano essere riconosciuti ulteriori incrementi contributivi. Con il ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato: 1) motivazione apparente, contraddittoria e insufficiente della sentenza d'appello; 2) violazione della disciplina sulla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, sostenendo che l'ente avrebbe dovuto riliquidare la pensione includendo tale maggiorazione; 3) erronea esclusione dell'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., assumendo che si trattasse di giudizio previdenziale e che fosse stato dichiarato un reddito inferiore alla soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati e in parte inammissibili i primi due motivi, osservando che la rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto può operare solo per colmare eventuali scoperture e consentire il raggiungimento del tetto massimo di anzianità contributiva, ma non può essere usata per superare il limite legale delle 2080 settimane né per sostituire periodi già utili con altri più favorevoli. Ha quindi confermato che, nel caso concreto, l'ente aveva già applicato correttamente il massimo riconoscibile e che il ricorso sollecitava in parte una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato il terzo motivo, precisando che l'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. opera soltanto quando il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale sia oggetto diretto della domanda, non quando il giudizio abbia ad oggetto un mero ricalcolo di una prestazione già in godimento. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per censurare la violazione di legge dedotta nei motivi secondo e terzo del ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per denunciare il vizio di motivazione apparente, contraddittoria e insufficiente
art. 13, comma 8, L. 257/1992
riconosce la rivalutazione contributiva per i periodi di esposizione all'amianto, ma nei limiti del tetto massimo di anzianità contributiva utile
art. 47, comma 1, D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di rivalutazione contributiva ai fini pensionistici
art. 152 disp. att. c.p.c.
l'esonero dalle spese processuali è qualificato come ius singulare e opera solo nei giudizi promossi per il conseguimento diretto di prestazioni previdenziali o assistenziali
art. 380 bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con ordinanza
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto può essere utilizzata per integrare la posizione assicurativa fino al raggiungimento del massimo di anzianità contributiva utile, ma non legittima il superamento di tale limite né la riliquidazione della pensione oltre il tetto legale.
- Quando la pensione è stata già liquidata tenendo conto del massimo utile di contribuzione, il riconoscimento del beneficio amianto non consente ulteriori incrementi del trattamento se non residuano scoperture contributive da colmare.
- In sede di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito se la censura si risolve nel dissenso sulla ricostruzione della vicenda concreta.
- L'esenzione dalle spese processuali prevista per i giudizi previdenziali ha natura eccezionale e si applica solo quando la domanda ha ad oggetto diretto il conseguimento della prestazione, non quando la prestazione sia solo l'effetto indiretto di un diverso accertamento.
- Nel giudizio di ricalcolo di una prestazione già in godimento, non opera automaticamente il regime speciale di esonero dalle spese dettato per le azioni di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale.
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