Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente di scuola media aveva agito per ottenere il pagamento dell'indennità di funzioni superiori e dell'indennità di direzione in relazione a un incarico svolto nell'anno scolastico 2010/2011 presso un istituto statale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la nomina non integrasse il conferimento della posizione di vicario del preside/reggente, bensì una delega di specifici compiti ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001, e che comunque mancasse l'allegazione di una sostituzione del capo d'istituto per oltre quindici giorni. Con il ricorso per cassazione il docente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 69 CCNL scuola 1995 e degli artt. 2, comma 3, 45, 25, comma 5, e 52, comma 2, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la figura del vicario del reggente fosse distinta da quella del sostituto del dirigente, che non fosse richiesto alcun periodo minimo di sostituzione e che l'incarico servisse a coprire l'assenza strutturale del reggente, non assimilabile alle mere funzioni di collaborazione del dirigente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'evoluzione normativa e contrattuale del comparto scuola abbia superato la figura del 'vicario' e ricondotto i coadiutori del dirigente o del reggente alla figura dei 'collaboratori' di cui all'art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001. Ha inoltre affermato che la disciplina collettiva successiva al CCNL 2007 ha salvaguardato le previgenti indennità solo ai fini della determinazione dell'importo, ma non ne ha mantenuto l'autonoma spettanza in assenza di una specifica previsione vigente; perciò, nel 2010, i diritti rivendicati non erano più riconosciuti dall'ordinamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'Amministrazione si era limitata a costituirsi senza svolgere difesa; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 69 CCNL scuola 1995
La precedente disciplina sulla figura del vicario del titolare o del reggente è stata superata dall'evoluzione normativa e contrattuale; le relative indennità non spettano più se non previste da norme ulteriori vigenti.
art. 21 CCNL 26-5-1999
L'indennità di direzione è stata richiamata solo ai fini della salvaguardia dell'importo nel CCNL 2007, ma non come fonte autonoma di spettanza nel periodo controverso.
art. 33 CCNI 31-8-1999
Richiamato insieme all'art. 21 CCNL 1999 per la determinazione dell'importo dell'indennità, senza mantenere di per sé la spettanza del compenso dopo il CCNL 2007.
art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001
"il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti"
La figura del vicario/coadiutore è ricondotta a quella del collaboratore del dirigente, al quale possono essere delegati specifici compiti, non mansioni superiori o funzioni vicarie in senso proprio.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza incidere sul decisum.
art. 52, comma 2, d.lgs. 165/2001
È evocato come norma sulla sostituzione/mansioni superiori, ma la Corte precisa che non era questo il tipo di emolumento in discussione.
art. 14, comma 22, d.l. 95/2012 conv. in L. 135/2012
Norma di interpretazione autentica che conferma che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche in presenza di esonero o semiesonero.
art. 88, comma 2, lett. f), CCNL 2006/2009
Richiamato per escludere che l'attività del collaboratore fosse assimilabile alle funzioni di collaborazione retribuite con fondi di istituto.
art. 146 CCNL 2007
Ha disapplicato le norme previgenti del pubblico impiego non più compatibili, salvando però alcune disposizioni, tra cui quelle sulle indennità solo ai fini della loro quantificazione.
art. 43, comma 1, lett. i), CCNL Area V 11 aprile 2006
Spiegato come base espressa dell'indennità di reggenza per i dirigenti, non incisa dal CCNL di comparto 2007.
Usato per rinviare alle precedenti pronunce della Corte senza ripeterne integralmente la motivazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel comparto scuola, l'evoluzione normativa e contrattuale può superare figure organizzative previgenti: la delega di specifici compiti a un docente non equivale automaticamente a mansioni superiori o a funzioni vicarie.
- Le indennità previste da contratti collettivi anteriori possono essere richiamate dal successivo assetto normativo solo ai fini della quantificazione, ma non sopravvivono come diritti autonomi se non sorrette da una specifica previsione ancora vigente.
- Quando la disciplina successiva riconduce l'incarico a una collaborazione del dirigente e non a una sostituzione del capo d'istituto, non è configurabile il diritto alle indennità collegate alla funzione vicariale o di reggenza.
- Per far valere compensi collegati a particolari incarichi nella scuola occorre verificare non solo il contenuto formale della nomina, ma soprattutto la persistente previsione normativa o contrattuale del relativo emolumento nel periodo considerato.
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